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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7311 del 16/03/2020 (Rv. 657557 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Prosecuzione dell'attività d'impresa - Affitto di azienda - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Accertamento di fatto - Necessità.
Stato
decisa il 2020-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657557-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va positivamente accertata dal giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 1615, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)