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Sez. L, Sentenza n. 13375 del 11/09/2003 (Rv. 566784 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Domanda di applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 al licenziamento illegittimo - Inapplicabilità per mancanza del requisito dimensionale - Risarcibilità da parte del giudice della tutela prevista per i licenziamenti inefficaci in caso di inapplicabilità dell'art. 18 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566784-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di inefficacia del licenziamento, se il dipendente illegittimamente licenziato ha chiesto l'applicazione dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno in cui il licenziamento ha trovato attuazione, il giudice, accertato che non sussistono i requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18, deve accordare, sussistendo i relativi presupposti, la tutela in tal caso applicabile (dichiarazione di inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno), essendo tale tutela omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall'articolo 18.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)