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Sez. 3, Ordinanza n. 20271 del 16/06/2026 (Rv. 678435-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO | Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Natura - Fondamento - Perdita della legittimazione ad agire del creditore originario - Estromissione - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678435-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore; ne consegue che, sebbene gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno questi intervenuto in giudizio, il creditore originario non perde la propria legittimazione ad agire fino a che non venga estromesso dal giudizio, con il consenso di tutte le parti processuali. (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto istitutivo di un trust, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto persistente la legittimazione ad agire dei creditori del debitore che aveva costituito il trust, anche in seguito alla cessione del loro credito).

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)