Sez. L, Sentenza n. 8132 del 14/06/2000 (Rv. 537602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI | Promozioni col sistema "a scelta" - Valutazione scorretta - Liquidazione equitativa del danno da parte del giudice - Rinnovo delle operazioni di concorso con efficacia retroattiva - Idoneità a risarcire interamente il danno subito dal candidato illegittimamente pretermesso - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI
Ove il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di valutare comparativamente, secondo i criteri del bando di concorso e comunque alla stregua del canone di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ., tutti gli aspiranti alla promozione per concorso alla qualifica superiore, abbia riconosciuto l'illegittimità della graduatoria e l'abbia annullata, o abbia preso atto dell'annullamento giudiziale, e quindi abbia bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l'integrale ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l'interesse procedimentale originariamente leso, sicché non residua più alcuna ulteriore ragione di danno per perdita di "chance" (altrimenti determinabile equitativamente ex art. 1226 cod. civ.) in favore del candidato illegittimamente pretermesso, sempre che, a causa del comportamento illecito del datore di lavoro, non si siano determinati effetti negativi non eliminabili o non riparabili con la sola rinnovazione delle operazioni concorsuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)