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Sez. 2, Sentenza n. 3179 del 05/06/1979 (Rv. 399551 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - DIFFORMITA TRA IL BENE PROMESSO IN VENDITA E QUELLO OGGETTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399551-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - DIFFORMITA TRA IL BENE PROMESSO IN VENDITA E QUELLO OGGETTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La domanda avente a oggetto l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto di compravendita non puo trovare accoglimento qualora vi sia difformita tra il bene promesso in vendita e quello oggetto della domanda, poiche il giudice non puo sostituire la sua volonta a quella espressa dai contraenti nel preliminare di vendita: a tal fine, tuttavia, non e sufficiente che sussista una qualsiasi difformita, come quella che renda piu scomodo l'uso del bene o ne diminuisca in piccola misura il valore, bensi e necessario una difformita che incida realmente sulla possibilita di uso - in assoluto - del bene e sulla possibilita di destinarlo all'uso pattuito, restando demandato all'accertamento del giudice del merito la Determinazione dell'importanza della rilevata difformita, sia considerata in se e per se, sia considerata nel quadro generale dell'economia del contratto. (nella specie era stato promesso il trasferimento di una villetta con giardino, ma, a seguito di una variante sopravvenuta della licenza edilizia, parte dell'area destinata a giardino era stata vincolata a parcheggio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)