Sez. 4, Sentenza n. 40908 del 13/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232422 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI | Comportamento del conducente del veicolo nei confronti dei pedoni - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI
In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 191, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)