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Sez. 3, Sentenza n. 7905 del 08/07/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160436 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - CONCESSIONE DI INDULTO PER PENA PRINCIPALE - STESSA MISURA PER PENA ACCESSORIA TEMPORANEA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160436-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - CONCESSIONE DI INDULTO PER PENA PRINCIPALE - STESSA MISURA PER PENA ACCESSORIA TEMPORANEA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI.*

Ai fini dell'applicazione del condono alla pena accessoria temporanea, di cui all'art. 8 d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nulla autorizza a ritenere che l'indulto per le pene accessorie debba essere contenuto nella misura stabilita per la pena principale. Pertanto l'Estinzione della pena accessoria temporanea è in ogni caso totale, indipendentemente dalla misura dell'indulto relativo alla pena principale. (fattispecie relativa ad interdizione dai pubblici uffici). (Conf mass n 155755; (contra mass n 134014; (contra mass n 150698; (contra mass n 157475).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)