Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 123 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10850
- Tributi in genere
- Agevolazioni tributarie
- Disciplina
- Assunta violazione del principio della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in materia di agevolazioni tributarie - sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. - in quanto, sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione coinvolga altro articolo, la motivazione fa riferimento all'art. 42 dello stesso decreto, che è stata oggetto di una pronuncia di infondatezza della questione proposta e tale orientamento va confermato, non essendo state prospettate argomentazioni valide a far deflettere da esso. - S. n. 277/1984.
Norme impugnate
- art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Parametri
- art. 23 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto sul ricorso proposto da Tozzi Nicola, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 (comunicata il 6 e notificata il 9 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 18 del 18 gennaio 1984 e iscritta al n. 642 R.O. 1983) sul ricorso proposto da Tozzi Nicola la Commissione tributaria di primo grado di Taranto ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 23 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; avanti la Corte ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 31 gennaio 1984 per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della proposta questione;
punto 2
considerato che, sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione coinvolga l'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, la motivazione fa riferimento all'art. 42 dello stesso decreto; devesi l'incidente reputarsi manifestamente infondato per non aver prospettato argomentazioni che persuadano la Corte a deflettere dalla sent. 277/1984, che ebbe a giudicare infondata la proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 (rectius 42) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto con ordinanza 26 marzo 1983 (n. 642 R.O. 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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