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Sez. L, Sentenza n. 164 del 08/01/2009 (Rv. 606188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Obbligo contributivo a carico della società - Soci lavoratori - Equiparazione ai lavoratori subordinati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, r.d. n. 1422 del 1924 - il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti"- sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa medesima svolga attività per conto proprio o per conto terzi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 07/01/1924 num. 2270, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 03/03/2001 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)