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Sez. 2, Sentenza n. 617 del 18/03/1967 (Rv. 326612 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDE DI NATURA IMMOBILIARE E PERSONALE DI VALORE INDETERMINATO.*
Stato
decisa il 1967-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326612-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDE DI NATURA IMMOBILIARE E PERSONALE DI VALORE INDETERMINATO.*

Qualora insieme con una domanda di natura reale e di valore determinabile ai sensi dell'art. 15 cod.proc.civ., sia stata proposta dinanzi al pretore altra domanda di rimborso di spese (nella specie relative al procedimento di istruzione preventiva), senza che di essa sia indicato l'ammontare, neppure implicitamente con l'esibizione della documentazione relativa, e senza che sia stata dal convenuto mossa alcuna contestazione, il valore di quest'ultima domanda deve ritenersi pari al limite massimo di Competenza per valore del pretore, sicche il cumulo di essa, a norma dell'art. 10 cod.proc.civ., con l'altra domanda concorrente, qualunque sia il valore di questa, importa che il valore della causa ecceda la predetta Competenza. Ne ha Rilevanza la mancata contestazione del convenuto nella prima difesa, poiche la presunzione prevista dall'art. 14 cod.proc.civ. si riferisce ad ogni singola domanda proposta in se considerata e non preclude, quindi, al giudice, nel caso di piu domande cumulabili, di rilevare, ai sensi dell'art. 38 cod.proc.civ., la propria incompetenza per valore, indipendentemente da contestazioni del convenuto. (Cfr. 320070, 325448, 322449, 105-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)