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Sez. 2, Sentenza n. 602 del 28/02/1972 (Rv. 356650 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATORIO E RAPPORTO RISARCITORIO - AUTONOMIA - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - INAMMISSIBILITA - CHIAMATA IN CAUSA DELL' ASSICURATORE - ESTROMISSIONE DELL'ASSICURATO - CONDANNA DIRETTA DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356650-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATORIO E RAPPORTO RISARCITORIO - AUTONOMIA - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - INAMMISSIBILITA - CHIAMATA IN CAUSA DELL' ASSICURATORE - ESTROMISSIONE DELL'ASSICURATO - CONDANNA DIRETTA DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*

Il principio dell'autonomia del rapporto assicurativo rispetto a quello risarcitorio, comporta la carenza di Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del danneggiante (non essendo quello di Assicurazione un contratto a favore di terzo), ma non esclude che, chiamato in causa l'assicuratore dell'assicurato ed estromesso quest'ultimo senza che le altri parti abbiano manifestato alcun dissenso, la condanna al risarcimento venga pronunciata direttamente nei confronti dello assicuratore, ancorche contro di lui inizialmente non richiesta dall'attore (nella specie, l' INAM aveva convenuto il danneggiante per ottenere il rimborso di quanto pagato al danneggiato, essendo questi un proprio mutuato; il danneggiante, avendo provveduto a chiamare in causa l INA, suo assicuratore, era stato estromesso dal giudizio, che si concludeva con la condanna dell' INA in favore dell' INAM. Il giudice d'appello riformava tale sentenza sulla considerazione che la domanda era stata diretta solo contro il danneggiante; la Corte suprema in accoglimento del ricorso, ha cassato tale pronuncia, affermando il principio sopra trascritto). (V 2051'69, mass n 341306; 1814'67, mass n 328702; 1856'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 109, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)