Sez. 3, Sentenza n. 1340 del 08/09/1970 (Rv. 347058 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI.*
La condanna generica al risarcimento dei danni puo essere pronunciata ove risulti, in base ad un accertamento anche sommario, che l'inadempimento di una obbligazione o il ritardo nell'adempimento, o il fatto doloso o colposo, sia potenzialmente produttivo di conseguenze dannose il che puo desumersi anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilita, dall'essenza stessa del fatto, senza pregiudizio del futuro accertamento, in Sede di liquidazione, della effettiva esistenza del danno. (V 172, 70, mass n 344953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)