Sez. 3, Sentenza n. 8344 del 29/07/1995 (Rv. 493488 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Liberazione del cedente - Formulazione di un esplicito consenso del contraente ceduto - Inesistenza di un principio generale dell'ordinamento in tal senso - Cessione da parte del conduttore del contratto di locazione unitamente con l'azienda - Mancata apposizione del locatore alla comunicazione della cessione - Decisione del conciliatore relativa al venir meno dell'obbligo di pagamento del canone da parte del conduttore - Soggezione a cassazione - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di cessione del contratto, il raffronto tra le varie norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali consente di escludere che viga nell'ordinamento un principio generale in forza del quale la formulazione di un esplicito consenso del contraente ceduto costituisca condizione della liberazione del cedente. Pertanto, non è soggetta a cassazione, n quanto non viola un principio regolatore della materia, la decisione del giudice conciliatore la quale affermi, sebbene in contrasto con l'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 372, che il conduttore cedente il contratto di locazione unitamente con l'azienda non è più obbligato al pagamento dei canoni allorquando il locatore, ricevuta la comunicazione della cessione, non vi abbia fatto opposizione, interpretando, così, l'opposizione stessa come necessaria manifestazione della volontà del locatore di liberare il cedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 372 art. 36, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)