Sez. U, Sentenza n. 22235 del 03/11/2016 (Rv. 641529 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI | Art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 - Portata - Estensione a tutte le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico - Fondamento - Conseguenze.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI
Le previsioni di scadenza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani) devono intendersi estese a tutte le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nessuna esclusa, con conseguente travolgimento delle disposizioni di favore dettate per la Valtellina dall'art. 8-quater della l. n. 102 del 1990 e dall'art. 24 della l. n. 282 del 1991, attesi il tenore letterale della norma ed il suo dichiarato carattere attuativo della direttiva 96/92/CE, che, al fine di blindare la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, ha sancito l'obbligo per gli Stati membri di disciplinare con normativa transitoria espressa, da sottoporre al vaglio della Commissione, impegni o garanzie di gestione accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e che potessero restare inadempiuti a causa delle disposizioni della stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 529 CORTE COST., Legge 02/05/1990 num. 102 art. 8 quater, Legge 25/08/1991 num. 282 art. 24, Direttive del Consiglio CEE 19/12/1996 num. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)