Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Mantenimento dei figli - Soddisfacimento dell'esigenza abitativa - Mancanza di assegnazione della casa familiare - Relativa spesa - Quantum dovuto per il mantenimento ordinario del minore - Inclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE
In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)