Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 11/10/2000 (Rv. 540932 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI | Cose da consumare - Vizi e difetti - Riduzione del prezzo (da restituire o compensare con altre prestazioni) - Disciplina della compravendita - Applicabilità - Risoluzione del rapporto - Disciplina applicabile - Effetti.
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI
Potendo le prestazioni continuative di merci configurare un contratto di somministrazione, nel caso di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere, per la domanda o l'eccezione di riduzione del prezzo ovvero di compensazione con quello dovuto per altre, la normativa applicabile, per il rinvio effettuato dall'art. 1570 cod. civ., è quella della vendita (perché le prestazioni possono considerarsi separatamente) e, quindi, quella contenuta negli artt. 1492, 1494 e 1495 cod. civ., mentre, se la domanda è di risoluzione, si applica la norma di cui all'art. 1564 cod. civ. - secondo la quale l'inadempimento deve avere una notevole importanza e deve essere tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti - in deroga all'art. 1455 cod. civ., e gli effetti sono quelli disciplinati dall'art. 1458, primo comma, cod. civ. e non dall'art. 1493 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1564, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1570, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)