diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 6028 del 23/02/2022 (Rv. 664089 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Iscrizione al REA - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario -Sussistenza - Fondamento. IMPRESA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664089-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie relative all'iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la legge devolve alla cognizione di tale giudice tutti i rimedi giudiziali avverso la mancata iscrizione dell'impresa da parte dell'Ufficio del registro nonché contro il decreto del giudice del registro, senza distinzione tra iscrizioni nel registro delle imprese e iscrizioni nel REA, il quale ha unicamente lo scopo di integrare i dati del Registro delle imprese.

Cod. Civ. art. 2188, DPR 07/12/1995 num. 581 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)