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Sez. U, Sentenza n. 6925 del 12/05/1995 Ud. (dep. 16/06/1995) Rv. 201301 - 01

Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere | Sentenza pronunciata dal giudice "a quo" in pendenza del giudizio della Cassazione sull'istanza di rimessione - Validità condizionata all'esito di tale giudizio - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201301-01

Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere

La sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall'art. 47, comma primo, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene "secundum eventum".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 46 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)