REGOLAMENTO (CEE) N. 4056/86 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, e l'arti- colo 87,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato, che trovano applicazione anche ai trasporti marittimi; che le modalità di tale applicazione sono contenute nel capo del trattato relativo alle regole di concorrenza o devono essere determinate secondo le procedure in esso previste;
considerando che a norma del regolamento n. 1413, il regolamento n. 174 non è applicabile ai trasporti; che il regolamento CEE n. 1017/685 è applicabile soltanto ai trasporti terrestri; che pertanto la Commissione non dispone attualmente dei mezzi che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 nel settore dei trasporti marittimi; che essa non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari per provvedere all'eliminazione delle infrazioni da essa constatate;
considerando che questa situazione rende necessaria l'adozione di un regolamento di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi; che il regolamento (CEE) n. 954/79, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite, relativa ad un codice di comportamento delle conferenze marittime6 ha per conseguenza che il codice di comportamento si applicherà a numerose conferenze operanti nella Comunità; che il regolamento d'applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi, previsto dall'ultimo considerando del regolamento (CEE) n. 954/79, deve tener conto dell'adozione del codice; che per quanto riguarda le conferenze contemplate dal codice di comportamento, il regolamento dovrà eventualmente completare o precisare il codice;
considerando che sembra preferibile escludere dal campo di applicazione del presente regolamento il settore dei trasporti non di linea, dato che le tariffe di detti servizi sono comunque liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda;
considerando che tale regolamento deve tener conto dell'esigenza, da un lato, di prevedere le regole di applicazione che consentano alla Commissione di accertarsi che la concorrenza non venga indebitamente falsata nel mercato comune e, dall'altro, di evitare una regolamentazione eccessiva del settore;
considerando che tale regolamento deve precisare il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86 del trattato tenendo conto degli aspetti particolari dei trasporti marittimi; che vi sono probabilità di pregiudizio del commercio tra Stati membri quando le intese o pratiche abusive riguardano trasporti internazionali, inclusi quelli intracomunitari, in partenza da o a destinazione di porti della Comunità; che infatti tali intese o pratiche abusive possono influenzare la concorrenza, da un lato, fra i porti dei vari Stati membri, modificando le rispettive zone di attrazione e, dall'altro, fra le attività localizzate in queste zone di attrazione e perturbare le correnti di scambio all'interno del mercato comune;
considerando che per taluni tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate di carattere tecnico è possibile derogare al divieto delle intese in quanto, di regola, non sono restrittivi della concorrenza;
considerando che è opportuno prevedere un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime; che infatti queste conferenze esercitano un ruolo stabilizzatore atto a garantire servizi affidabili ai caricatori; che esse contribuiscono in genere ad assicurare un'offerta di servizi di trasporto marittimo regolari, sufficienti ed efficaci, tenendo inoltre equamente conto degli interessi degli utenti; che questi risultati non possono essere ottenuti senza la cooperazione che le compagnie marittime organizzano in seno alle suddette conferenze in materia di tariffe e eventualmente di offerta di capacità o di ripartizione del tonnellaggio da trasportare, e anche delle entrate; che nella maggior parte dei casi le conferenze restano sottoposte ad una concorrenza effettiva da parte sia dei servizi regolari non conferenziati sia in determinati casi, dei servizi non di linea e di altri modi di trasporto; che inoltre, la mobilità delle flotte, che caratterizza la struttura dell'offerta nel settore dei servizi di trasporti marittimi, esercita una pressione concorrenziale permanente sulle conferenze, che di norma non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo in questione;
considerando tuttavia che per prevenire, da parte delle conferenze, pratiche incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, è opportuno che l'esenzione sia subordinata a determinati oneri e condizioni;
considerando che le condizioni previste devono tendere ad impedire che le conferenze applichino restrizioni di concorrenza che non siano indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine le conferenze non devono, per una stessa linea di traffico, differenziare i prezzi e le condizioni di trasporto semplicemente in funzione del paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati e provocare in tal modo, in seno alla Comunità, mutamenti delle correnti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto; che è altresì opportuno ammettere accordi di fedeltà unicamente secondo modalità che non restringano unilateralmente la libertà degli utilizzatori e pertanto la concorrenza nel settore dei trasporti marittimi, e ciò fermo restando il diritto della conferenza di infliggere sanzioni a coloro che eludessero abusivamente l'obbligo di fedeltà, che rappresenta la contropartita per i ristorni, le riduzioni nei noli o le commissioni concessi dalla conferenza; che gli utilizzatori devono poter determinare liberamente le imprese alle quali rivolgersi per i trasporti terrestri o servizi in banchina non previsti nel contratto di nolo o nei compensi stabiliti con l'armatore;
considerando che è altresì opportuno subordinare l'esenzione a determinati oneri; che a tal fine gli utilizzatori devono in ogni momento poter avere conoscenza dei prezzi e delle condizioni di trasporto praticate dai membri della conferenza, fermo restando che in materia di trasporti terrestri organizzati dai trasportatori marittimi questi ultimi restano assoggettati al regolamento (CEE) n. 1017/68; che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione delle sentenze arbitrali e raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da consentirle di verificare che esse non esentino le conferenze dalle condizioni previste dal suddetto regolamento, e non infrangano di conseguenza le disposizioni degli articoli 85 e 86;
considerando che le consultazioni fra gli utilizzatori o le loro associazioni da un lato e le conferenze dall'altro sono atte ad assicurare un funzionamento di servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga maggiormente in considerazione le esigenze degli utilizzatori; che occorre pertanto esentare alcune delle intese che potrebbero risultare da dette consultazioni;
considerando che l'esenzione non può essere acquisita se non ricorrono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3; che la Commissione deve pertanto avere la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti qualora un'intesa esentata dimostri di avere, a causa di circostanze particolari, taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3; che per il particolare ruolo assolto dalle conferenze marittime nel settore dei servizi regolari di trasporto marittimo, le reazioni della Commissione devono essere graduali e proporzionate; che essa deve pertanto avere la facoltà di formulare dapprima raccomandazioni e di adottare in seguito decisioni;
considerando che la nullità di diritto sancita dall'articolo 85, paragrafo 2, per gli accordi o decisioni che, date le caratte- ristiche discriminanti o altre caratteristiche, non beneficiano dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, si applica ai soli elementi dell'accordo colpiti dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, e si applica all'accordo nel suo insieme soltanto se detti elementi non appaiono separabili dall'insieme dell'accordo; che spetta pertanto alla Commissione, qualora constati un'infrazione all'esenzione per categorie, precisare quali sono gli elementi dell'accordo colpiti dal divieto e di conseguenza nulli di diritto, ovvero indicare i motivi per cui detti elementi non sono separabili dal resto dell'accordo e per cui quest'ultimo è quindi nullo nel suo insieme;
considerando che a causa delle caratteristiche del trasporto marittimo internazionale si deve tener conto del fatto che l'applicazione del presente regolamento a determinate intese ur può dar origine a conflitti con le legislazioni e regolamentazioni di determinati paesi terzi e avere conseguenze pregiudizievoli per importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità; che occorre pertanto prevedere consultazioni e, se del caso, negoziati autorizzati dal Consiglio, svolti dalla Commissione, con questi paesi terzi nel quadro della politica comunitaria dei transporti marittimi;
considerando che il presente regolamento deve prevedere le procedure, i poteri di decisione e le sanzioni necessari per assicurare il rispetto dei divieti previsti dall'articolo 85, paragrafo 1, e dell'articolo 86, nonché delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3;
considerando che a tal fine è opportuno tener conto delle disposizioni procedurali del regolamento (CEE) n. 1017/68 applicabili ai trasporti terrestri, che prende in considerazione determinate caratteristiche specifiche delle attività di trasporto nel loro insieme;
considerando in particolare che, dati gli aspetti specifici dei trasporti marittimi, spetta in primo luogo alle imprese accertarsi che i loro accordi, decisioni o pratiche concordate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è quindi necessario imporre loro l'obbligo di notificarli alla Commissione;
considerando tuttavia che in determinati casi le imprese possono desiderare di assicurarsi presso la Commissione sulla conformità di tali accordi, decisioni o pratiche concordate alle disposizioni in vigore; che occorre prevedere una procedura semplificata a tal fine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW