Sez. 1, Sentenza n. 3510 del 10/06/1982 (Rv. 421488 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA - DIFFICOLTÀ DEL LORO COORDINAMENTO - CRITERIO INTERPRETATIVO EX ART. 1370 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA - DIFFICOLTÀ DEL LORO COORDINAMENTO - CRITERIO INTERPRETATIVO EX ART. 1370 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il criterio d'interpretazione dei contratti stabiliti dall'art. 1370 cod. civ., secondo il quale le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro, è legittimamente applicato quando in un contratto di Assicurazione le condizioni generali e particolari della polizza, per il loro numero e per la varietà del loro contenuto implicante un non agevole coordinamento fra le une e le altre, possono in buona fede essere intese dall'assicurato nel significato a lui più favorevole.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1370
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)