Sez. 5, Sentenza n. 14566 del 14/02/2005 Ud. (dep. 19/04/2005) Rv. 231354 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Privazione della libertà personale - Costrizione morale - Sussistenza del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA
Nel delitto di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 cod. pen., la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'imputata colpevole di sequestro di persona per avere privato tre adulti ed una minore della libertà personale per quattro giorni, trattenendoli in un appartamento dove li sottoponeva a "riti" particolari, asseritamente destinati a scacciare il demonio dal corpo della bambina).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)