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Sez. 2, Sentenza n. 129 del 05/07/1984 Ud. (dep. 08/01/1985) Rv. 167294 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI UN ASSEGNO DI CONTO CORRENTE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167294-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI UN ASSEGNO DI CONTO CORRENTE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

In tema di ricettazione, ai fini dell'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità, qualora il reato suddetto abbia ad oggetto un assegno di conto corrente, non può aversi riguardo al solo valore venale del modulo, in quanto i titoli di credito, per la loro specifica destinazione, debbono ritenersi produttivi di danni maggiori. Infatti, il loro acquisto è diretto a conseguire, mediante la loro circolazione, l'importo indicato nel titolo stesso, cui va riferita la corrispondente diminuzione di valore del patrimonio del danneggiato. (V Sezioni Unite 7 luglio 1984 n. 19 in corso di memorizzazione, in senso contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)