Sez. 2 - , Sentenza n. 25342 del 12/12/2016 (Rv. 641959 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATA PROTESTA | Azione giudiziaria volta al rispetto delle distanze legali - Natura - Conseguenze - Onere della prova della proprietà del fondo - Differenze rispetto all'azione di rivendica.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATA PROTESTA
L'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'”actio negatoria servitutis”, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù; essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)