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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19517 del 04/08/2017 (Rv. 645389 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Assicurazione della responsabilità civile - Diritto di manleva dell'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato, nei confronti dell'assicuratore - Decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 3, c.c. – Pregressa costituzione di parte civile del terzo danneggiato nel processo penale contro l’assicurato – Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645389-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, il termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. (nella specie, annuale “ratione temporis”) del diritto dell’assicurato di essere manlevato dalla società assicuratrice in caso di condanna nel giudizio civile, qualora quest’ultimo sia stato instaurato dal danneggiato successivamente alla revoca della propria costituzione di parte civile nel processo penale contro l’assicurato, decorre, ai sensi dell'art. 2952, comma 3, dal giorno di quella costituzione in sede penale, a nulla rilevando la revoca della stessa, che non può, in assenza di adeguata prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)