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Sez. 3, Sentenza n. 4713 del 25/08/1982 (Rv. 422661 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CARATTERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI NEGLIGENTE CONDUZIONE DEL FONDO.*
Stato
decisa il 1982-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422661-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CARATTERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI NEGLIGENTE CONDUZIONE DEL FONDO.*

Un grave inadempimento dell'affittuario di fondo rustico, giustificativo della risoluzione del rapporto, è senz'altro ravvisabile in una negligente conduzione, con violazione delle norme della tecnica agraria, che si traduca in una diminuzione di produttività e, quindi, in un pregiudizio per il concedente. (V 4939/79, mass n 401598).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 1647, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)