Sez. 3, Ordinanza n. 21444 del 25/07/2025 (Rv. 675903-01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Esperto stimatore - Natura e finalità dell'incarico - Svolgimento delle operazioni in contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
All'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata, non essendo prescritto che le attività dallo stesso compiute si svolgano in contraddittorio
con le parti del processo esecutivo, con la conseguenza che queste ultime non hanno diritto alla comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. (Principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 569, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)