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Sez. 3, Ordinanza n. 21444 del 25/07/2025 (Rv. 675903-01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Esperto stimatore - Natura e finalità dell'incarico - Svolgimento delle operazioni in contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675903-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

All'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata, non essendo prescritto che le attività dallo stesso compiute si svolgano in contraddittorio

con le parti del processo esecutivo, con la conseguenza che queste ultime non hanno diritto alla comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. (Principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 569, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)