diritto.io

Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Testo in vigore al

Art. 11

1. Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 9 e 10, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.

Art. 12

1. Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.

2. I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

3. Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalita' di cui all'articolo 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 13

1. I Comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facolta' di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, primo comma, e dell'articolo 25, quarto comma, al valore dichiarato agli effetti della imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

2. La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro 12 mesi dalla dichiarazione del contribuente.

3. In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune puo', entro i successivi 6 mesi, promuovere la espropriazione delle aree al valore dichiarato.

4. Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennita' da parte del Comune espropriante.

5. Per quanto non e' diversamente stabilito nel presente articolo si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

Art. 14

1. Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

  1. a) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende municipalizzate, gli enti comunali di assistenza, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le Universita' agrarie nonche' le regole del Cadore e del Trentino;

  2. b) gli istituti autonomi per le case popolari; le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas, prima giunta; nonche' le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso di requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quando il possesso delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde a piani di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia, in proprieta' e sempreche' non si dia luogo ad atti di utilizzazione di dette aree, totalmente o parzialmente, a favore di terzi;

  3. c) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalita' di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi.

Art. 15

1. Sono altresi' esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi del primo comma dell'articolo 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finche' i relativi vincoli perdurino:

  1. a) le aree per disposizione di autorita' destinate in modo permanente a parco e giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilita' di deroga, e' permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

  2. b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia immessa la costruzione solo per le finalita' della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilita' di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa ed a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

  3. c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

  4. d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose o di edifici di culto, purche' si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti ed istituti ed edifici. L'esenzione e' subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale e' richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'Amministrazione comunale, e' trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;

  5. e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'Amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

  6. f) le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi, mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente trascritto e notificato al Comune, si impegni a mantenerne la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;

  7. g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori - debitamente approvati - alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;

  8. h) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

2. Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie.

3. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilita'.

Art. 16

1. Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 15, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto alla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.

2. In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo sara' applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.

Art. 17

1. Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.1

2. In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento puo' essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

3. Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici del genio civile.

4. Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.

Art. 18

1. Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 17.

2. Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell'articolo 3, possono essere impugnati dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformita' alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 19

1. L'imposta sull'incremento di valore e' dovuta dallo alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprieta', del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.

2. La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti e' parificata alla cessione del diritto di proprieta'.

3. Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprieta' e la cessazione dei diritti di superficie a di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprieta' o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.

Art. 20

1. L'incremento di valore accertato in occasione della utilizzazione edificatoria e' colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente salva l'applicazione dell'articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i contestati.

2. ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata, per costruzione e' applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale;

3. l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.

Art. 21

1. L'imposta di cui alla presente legge e' applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

  1. a) se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, e' inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 15 per cento sul plusvalore globale;

  2. b) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 20 per cento;

  3. c) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 25 per cento;

  4. d) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 30 per cento;

  5. e) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 40 per cento;

  6. f) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo e' collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'articolo 2780 del Codice civile. Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla data della deliberazione istitutiva della imposta. I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o trascritto successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo possono comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui e' sorto il debito di imposta dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti. Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12, l'imposta e' ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in 12 bimestralita' e del 15 per cento se poteva essere effettuato in 24 bimestralita'.

Art. 22

1. Dall'incremento di valore soggetto all'imposta e' detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.

Art. 23

1. Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale e' aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonche' degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore della area.

2. Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7 e 12 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio.

Art. 24

1. L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.

2. Dalla imposta sugli incrementi di valore e' deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non puo' superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.

Capo II

Art. 25

1. I Comuni capoluogo di Provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quelli limitrofi di Comuni aventi non meno di 300 mila abitanti che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1 gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione e' stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5.

2. Tale facolta' puo' essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimita' di un Comune con piu' di 30 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

3. I Comuni suddetti possono altresi' applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformita' al comma precedente mia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facolta' prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprieta' verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

5. Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43.

6. Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota e' fissata nella misura dell'8 per cento.

Art. 26

1. Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 17 e 18.

Art. 27

1. Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43.

2. Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12. Il residuo debito di imposta deve essere versato in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui e' stato effettuato il primo versamento.

3. Nel caso previsto dal quarto comma del precedente articolo 25, i debitori d'imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 della imposta dovuta e a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui e' stato effettuato il primo versamento.

4. Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, e' accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21.

Capo III

Art. 28

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta e' detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilita' pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilita' o alle valorizzazioni delle zone, nonche' il plusvalore determina o da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta.

2. La richiesta di detrazioni deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7 e 12.

Art. 29

1. Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto, per il quale tutto o parte dei beni di societa' sono attribuiti a singoli soci o ad altre societa'.

2. E' parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarita' a seguito di fusione o di trasformazione sociale.

Art. 30

1. Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalita' ed i privilegi delle imposte dirette.

Titolo II. Contributo di miglioria specifica

Art. 31

1. Le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta ed indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.

2. Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 34 e 35.