Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 maggio 1981, causa 60/80
Epigrafe
Nella causa 60/80,
Jacobus Kindermann, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in 1040 Bruxelles, 60 avenue de l'Emeraude, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Nico Edon, 2, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean-Pierre Delahousse, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente principalmente ad oggetto l'annullamento della decisione della convenuta in data 4 ottobre 1979, intesa a spostare il ricorrente dalla DG IX-D-3 alla DG IX-D-8 a partire dal 2 gennaio 1980,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
I servizi di traduzione della Commissione venivano riorganizzati nel 1973: le varie sezioni di traduzione appartenenti all'ex divisione IXD-3 «Traduzione, affari generali», elevata al rango di direzione (IXD «Traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca»), venivano trasformate in sei divisioni (IXD-4/9). La struttura dei servizi linguistici è quindi divenuta la seguente:
paragrafo 2
la nuova divisione IXD-3 «Affari generali» comprende:
l'ufficio «planning»,
la centrale dattilografica,
l'ufficio di terminologia;
dipendono direttamente dal capo di questa divisione i traduttori messi a disposizione delle varie direzioni generali e, fra l'altro, i traduttori comandati presso la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSLM);
le sei divisioni linguistiche (IXD-4/9) sono poste, per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti amministrativi, sotto l'autorità della divisione IXD-3 «Affari generali», che agisce, relativamente a questi compiti, su ordine e per delega del direttore della direzione IXD.
paragrafo 3
Assunto il 15 giugno 1959 come traduttore ausiliario, il sig. Kindermann veniva nominato in ruolo, nel grado LA 6, con decisione 3 dicembre 1962, avente effetto retroattivo al 1o gennaio 1962, ed era assegnato ad un posto nell'ambito della sezione olandese di traduzione. Nel corso della sua carriera, egli veniva messo a disposizione di vari servizi, fra i quali, in particolare, la direzione generale «Concorrenza» (DG IV) e, dal 1o febbraio 1970, la CASSLM.
paragrafo 4
Il 22 agosto 1979, il sig. Ciancio, direttore della direzione generale «Personale e Amministrazione», da cui il ricorrente dipendeva gerarchicamente, convocava ad una riunione informativa tutti i traduttori messi a disposizione della CASSLM e comunicava loro che i traduttori «comandati» da dieci anni presso un servizio specializzato sarebbero stati reintegrati nelle divisioni di traduzione corrispondenti alla loro lingua d'origine. Il ricorrente era assente al momento di questo riunione.
paragrafo 5
Il 4 settembre 1979, il sig. Kindermann riceveva una lettera circolare del sig. Ciancio, datata 22 agosto 1979, che lo informava della sua assegnazione alla DG IXD-8 (divisione traduzione: lingua olandese) a decorrere dal 2 gennaio 1980. Questa lettera faceva riferimento alla preoccupazione della Commissione di destinare i propri dipendenti, «per quanto possibile e tenuto conto dell'interesse del servizio», ad «altri compiti corrispondenti alla loro situazione statutaria», affinché possano arricchire così la loro esperienza, dopo aver continuato a svolgere per un periodo abbastanza lungo le stesse funzioni nello stesso servizio.
paragrafo 6
In una nota inviata il 29 agosto 1979 al sig. Ciancio, il segretario generale della CASSLM e capo del servizio «Sicurezza sociale dei lavoratori migranti» (DG V-D-3), sig. Schneider, dal quale il ricorrente dipendeva per il giudizio sul proprio lavoro, esprimeva preoccupazioni per lo spostamento dei traduttori «comandati» presso il suo servizio e per le conseguenze che certamente ne sarebbero derivate per il funzionamento del servizio stesso. Egli chiedeva al sig. Ciancio di ritornare sulla sua decisione e, per il caso che ciò non fosse possibile, di concedergli almeno «un termine sufficiente per ottenere il necessario personale di sostituzione e prepararlo ai compiti particolarmente ingrati che dovrà svolgere».
paragrafo 7
Il 17 settembre 1979, il sig. Kindermann trasmetteva al sig. Ciancio una nota in cui contestava per vari motivi la decisione 22 agosto 1979. Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte dell'Amministrazione, il 3 ottobre 1979 egli presentava un reclamo contro detta decisione.
paragrafo 8
Il 4 ottobre 1979, il ricorrente riceveva la decisione firmata dal sig. Tugendhat, con la quale, «nell'interesse del servizio», si trasferivano il posto LA 5/4 e il suo titolare sig. Kindermann dalla divisione LX-D-3 alla divisione IX-D-8. Il 12 ottobre 1979 egli presentava un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro tale decisione.
paragrafo 9
Essendo questo reclamo rimasto senza risposta per il prescritto termine di quattro mesi, l'interessato proponeva un ricorso giurisdizionale, depositato nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 1980.
paragrafo 10
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare ricevibile il ricorso e annullare la decisione di trasferimento adottata dal sig. Tugendhat in data 4 ottobre 1979 ed intesa a spostare il ricorrente dalla DG IX-D-3 alla DG LX-D-8 a partire dal 1o gennaio 1980;
condannare la controparte alle spese.
paragrafo 3
La convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile e comunque respingerlo;
condannare il ricorrente alle spese del giudizio;
con ogni riserva.
paragrafo 5
Nella replica, il ricorrente chiede che la Corte disponga:
paragrafo 6
l'assunzione della testimonianza del sig. Schneider.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta sostiene che la decisione impugnata non ha — organicamente — modificato la destinazione del ricorrente, né a fortiori la sua situazione statutaria. Dal punto di vista funzionale, tale decisione non costituisce altro che la cessazione del «comando» presso la CASSLM e lo spostamento del ricorrente, col posto da lui occupato, dalla divisione IX-D-3 alla divisione IX-D-8. Né hanno subito cambiamenti la natura e il livello dei compiti di traduzione svolti dal ricorrente; la decisione adottata è quindi un semplice provvedimento di organizzazione interna del servizio, inidoneo a recare pregiudizio e privo, perciò, del carattere di annullabilità ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
paragrafo 2
Il ricorrente, nella replica, osserva che, anche qualora si dovesse distinguere — il che viene da lui negato — una decisione di trasferimento da una decisione di spostamento, se viene cambiata la destinazione del dipendente con il suo posto, come nella fattispecie, «il provvedimento deve ispirarsi agli stessi principi sostanziali che valgono per il trasferimento», com'è stato riconosciuto in udienza dal rappresentante della Commissione in una causa precedente (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Mayras, cause riunite 33 e 75/79, Kuhner, Race. 1980, pag. 1708).
paragrafo 3
L'atto impugnato modifica l'assegnazione del ricorrente. Del resto, se doveva trattarsi di una semplice messa a disposizione, perché era stata necessaria una decisione del Commissario incaricato delle questioni di personale? La decisione che dispone la cessazione del comando può costituire un atto impugnabile: nella fattispecie, il provvedimento in questione produce effetti pregiudizievoli che vanno oltre quelli normalmente derivanti da un provvedimento interno.
paragrafo 4
La Commissione ribatte che la decisione impugnata non può costituire un trasferimento (tramutamento), in quanto non esiste alcun posto vacante, come dimostra la circostanza che il ricorrente è stato spostato insieme al suo posto. D'altra parte, è la modifica della struttura amministrativa dei servizi di traduzione, intervenuta nel frattempo, che aveva reso necessario, dal punto di vista formale, il fatto che la decisione venisse adottata dal Commissario incaricato delle questioni di personale. Infine, le «circostanze» relative alla decisione con cui si poneva fine al «comando» del ricorrente non sono tali da attribuire a un provvedimento di organizzazione interna del servizio in questione il carattere di atto recante pregiudizio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene, in via principale, che la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti non risponde né alle finalità né alle forme stabilite dalla Commissione in materia di mobilità del personale il 24 novembre 1976 («Informazioni amministrative» n. 134) e non poteva, quindi, essere legittimamente adottata in base alle relative disposizioni.
paragrafo 2
In effetti:
paragrafo 3
il ricorrente non era a conoscenza di «previsioni di mobilità» preparate dalla sua direzione generale;
egli appartiene alla carriera LA 5/4, mentre la mobilità riguarda principalmente i dipendenti delle carriere A 7/6 e B 5/4;
non vi è stato alcun invito a presentare domande di trasferimento, in modo da realizzare la prospettata mobilità su base volontaria e non vincolante;
il ricorrente è stato oggetto di precedenti provvedimenti di mobilità, da lui volontariamente accettati, il che dimostra che non era necessario adottare di preferenza nei suoi confronti un'eventuale decisione di trasferimento;
il servizio dal quale egli proviene ha carattere specializzato, e lo «spostamento» crea seri problemi; d'altra parte, l'interessato ha bisogno, nelle sue nuove funzioni, di un periodo di adattamento per avere un rendimento normale.
paragrafo 4
In via subordinata, il ricorrente sostiene che, qualora si dovesse ritenere che lo «spostamento» equivale ad un tramutamento o ad un comando, si dovrebbe ammettere che le condizioni cui tali provvedimenti sono subordinati non sono state rispettate nella fattispecie, e che la Commissione si è resa responsabile di sviamento di potere.
paragrafo 5
La decisione di cui trattasi viola l'art. 7, n. 1, dello Statuto, in quanto è stata adottata senza tener conto dell'interesse del servizio. Poiché, infatti, il ricorrente svolge presso la CASSLM lavori di traduzione molto specializzati, per i quali è indispensabile un periodo di preparazione e di adattamento abbastanza lungo, il suo allontanamento porta necessariamente a conseguenze deprecabili per il funzionamento del servizio (cfr. nota del sig. Schneider). Al ricorrente non consta, d'altra parte, la necessità di aumentare gli effettivi del servizio traduzione presso la DG IX-D-8. Infine, egli contesta l'opinione della Commissione circa il suo interesse ad agire, sostenendo che le aspettative di promozione da lui acquisite presso la CASSLM potrebbero risultare compromesse in caso di trasferimento.
paragrafo 6
Per di più, non sono state rispettate le disposizioni di forma in materia di trasferimento. Non si è avuta affissione, né pubblicazione nel bollettino mensile del personale (art. 25, 3o comma, dello Statuto), né esistevano posti vacanti (art. 29, n. 1).
paragrafo 7
Il procedimento di «comando» è stato irregolare, in quanto il ricorrente non è stato comandato ai sensi dell'art. 37 dello Statuto. Egli si è trovato in una situazione del tutto analoga a quella dei «giuristi-revisori» messi a disposizione del servizio giuridico, che sono posti, per quanto riguarda le specifiche istruzioni relative al loro lavoro, sotto la permanente ed esclusiva autorità del direttore generale di tale servizio. Perciò, il procedimento che si è concluso, nella fattispecie, con la decisione di trasferimento avrebbe dovuto aver luogo, se necessario, per iniziativa della DG V, dalla quale il ricorrente dipendeva per l'esecuzione del suo lavoro quotidiano, non già, come in effetti è avvenuto, per iniziativa della DG IX.
paragrafo 8
Il ricorrente ne conclude che il suo spostamento è dovuto a un'altra causa, estranea all'interesse del servizio. Questa causa può, a suo avviso, trovarsi in contrasti manifestatisi fra un dipendente e il capo del servizio traduzione presso il servizio specializzato CASSLM, contrasti in seguito ai quali altri traduttori sono stati anch'essi «trasferiti». In tale contesto, il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente ha l'unico scopo di far apparire obiettivo un provvedimento disciplinare dissimulato riguardante un'altra persona.
paragrafo 9
La Commissione ribatte che il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente e di alcuni suoi colleghi non costituisce affatto un caso di applicazione delle disposizioni in materia di mobilità del personale emanate dalla Commissione il 14 novembre 1976, poiché queste riguardano principalmente, come rileva 10 stesso ricorrente, i dipendenti delle carriere A 7/6 e B 5/4. A prescindere da queste disposizioni, l'Amministrazione veglia comunque, nell'interesse del servizio e in quello dei dipendenti, a che questi siano periodicamente, e per quanto possibile, addetti a compiti diversi.
paragrafo 10
Nella fattispecie non si tratta affatto di un trasferimento (tramutamento), poiché non esisteva un posto vacante, e non era quindi necessario seguire il procedimento prescritto per tale ipotesi. Ciò risulta dalla sentenza emessa nella causa 61/70 (Vistosi, Race. 1971, pag. 535), secondo cui «se il posto è trasferito senza radicale modifica delle mansioni ch'esso implica, non si crea un posto nuovo e, se il titolare del posto viene tramutato col posto stesso, non vi è posto vacante che debba venir occupato secondo la procedura prevista dallo Statuto per tale evenienza». Ora, nel caso in esame, non è intervenuta alcuna modifica delle mansioni del ricorrente, il quale, nell'ambito della divisione olandese di traduzione, continua a svolgere compiti di traduzione corrispondenti al suo grado.
paragrafo 11
11 ricorrente non ha provato neppure che la decisione di cui trattasi sia stata adottata senza tener conto dell'interesse del servizio. La nota del sig. Schneider non è atta a corroborare questa tesi, in quanto riconosce che «la questione dell'opportunità di modificare la destinazione dei traduttori e revisori rientra nella competenza discrezionale» del sig. Ciancio, capo della direzione IXD. Inoltre, come risulta dalla «Guida pratica del traduttore» pubblicata nell'ottobre 1975 dalla DG IX, l'interesse del servizio richiede che i traduttori non svolgano tutta la loro carriera nello stesso servizio «utilizzatore». Infine, non vi è alcun motivo di pensare che l'eventuale promozione del ricorrente sarebbe compromessa dalla circostanza ch'egli lavora attualmente nella divisione olandese di traduzione.
paragrafo 12
Quanto al rispetto del procedimento di comando, il ricorrente indica egli stesso di non esser stato affatto destinatario di un provvedimento ai sensi dell'art. 37 dello Statuto. Non vi era quindi alcun obbligo di seguire il procedimento contemplato dall'art. 38. Non è pertinente il raffronto che il ricorrente stabilisce fra la situazione dei traduttori messi a disposizione della CASSLM e quella dei giuristi-linguisti, i quali non hanno alcun collegamento con la direzione IXD e sono destinati in permanenza al servizio giuridico, da cui dipendono gerarchicamente. Invece, i traduttori messi a disposizione di un altro servizio qualsiasi continuano ad essere destinati alla divisione «Traduzione, affari generali».
paragrafo 13
Nella fattispecie manca quel concorso di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che prova l'esistenza di uno sviamento di potere. Non vi è alcun nesso fra l'incidente (che aveva posto in contrasto, nel giugno 1979, due dipendenti del ruolo linguistico che lavoravano presso la CASSLM) e la decisione impugnata. In effetti, se riteneva di dover procedere allo spostamento di un dipendente al fine di salvaguardare i buoni rapporti nell'ambiente di lavoro, l'autorità gerarchica aveva il potere di farlo — e ciò non costituisce affatto una sanzione disciplinare dissimulata — senza dover simultaneamente procedere allo spostamento di altri dipendenti estranei all'incidente.
paragrafo 14
Il ricorrente, nella replica, chiede che venga sentita la testimonianza del sig. Schneider sulla questione del se l'allontanamento del sig. Kindermann e degli altri traduttori non abbia creato problemi per il funzionamento del suo servizio, il che sarebbe indicativo del se il trasferimento sia stato effettuato in conformità all'art. 7, n. 1, dello Statuto, cioè nel solo interesse del servizio.
paragrafo 15
Egli rileva d'altra parte che, se effettivamente è auspicabile facilitare per quanto possibile la mobilità del personale, si deve tuttavia tener conto della specificità e del rendimento del lavoro di un traduttore. Nella «Guida pratica del traduttore» viene posto l'accento sulla specializzazione, fattore indispensabile della qualità della traduzione; a pag. 34 si dice, ad esempio:
paragrafo 16
«da 16 anni, i vari gruppi linguistici della sezione di traduzione CASSLM lavorano di concerto, simultaneamente sugli stessi argomenti, in stretta e immediata collaborazione con gli esperti della DG V (affari sociali). I problemi di documentazione e di terminologia ne risultano grandemente semplificati. Le traduzioni ci guadagnano anch'esse in esattezza e il lavoro in rendimento e qualità».
paragrafo 17
Il ricorrente sostiene che è stato violato l'art. 5, n. 3, dello Statuto, in quanto il suo trasferimento, nelle condizioni in cui è avvenuto, ha comportato un'interruzione nello svolgimento della sua carriera, il che lo pone in una situazione discriminatoria rispetto ai suoi colleghi che lavorano dallo stesso numero di anni in servizi specializzati.
paragrafo 18
Egli sostiene inoltre che è stato violato il dovere di assistenza incombente ad ogni amministrazione verso i propri dipendenti, poiché il suo spostamento ha ostacolato lo svolgimento della sua carriera, e la Commissione lo ha indotto a credere che tale spostamento fosse stato deciso per ragioni di mobilità conseguenti ai provvedimenti adottati nel 1976.
paragrafo 19
Egli fa valere di esser stato assente dalla riunione indetta dal sig. Ciancio per il 22 agosto 1979 e durante la quale i traduttori della CASSLM erano stati informati dei provvedimenti adottati nei loro confronti. Ne consegue, a suo avviso, una violazione del diritto alla difesa.
paragrafo 20
Quanto allo sviamento di potere, secondo il ricorrente, affinché spostamenti effettuati nel modo in cui sono stati effettuati nella fattispecie, nell'ambito del-l'indicidente verificatosi fra due traduttrici assegnate alla CASSLM, non siano in contrasto con l'interesse del servizio, sarebbe necessario ch'essi riguardassero solo le persone direttamente interessate, esclusi i testimoni o qualsiasi altra persona.
paragrafo 21
La Commissione sostiene che la domanda intesa a far assumere la testimonianza del sig. Schneider va respinta. È infatti evidente che qualsiasi modifica nella composizione di un'unità amministrativa può provocare temporanee difficoltà nel funzionamento del servizio.
paragrafo 22
Dalla «Guida pratica del traduttore» risulta che «devono essere assicurate, per quanto possibile, la mobilità dei traduttori e la permeabilità dei gruppi». L'accento non è quindi posto unicamente sulla specializzazione. D'altra parte, l'organigramma della divisione olandese di traduzione mostra che i gruppi cosiddetti «specializzati» esistenti nell'ambito di tale divisione sono incaricati di trattare materie molto varie, dato che un gruppo deve occuparsi degli affari sociali, dell'amministrazione e dell'informazione, mentre un altro gruppo si occupa dello sviluppo, della politica regionale e dei trasporti.
paragrafo 23
Nulla fa ritenere che l'eventuale promozione del ricorrente possa essere compromessa dal fatto ch'egli lavora attualmente nell'ambito della divisione olandese di traduzione, in quanto il procedimento per la promozione dei dipendenti del ruolo linguistico viene preparato da un unico comitato di promozione, il quale procede allo scrutinio per merito comparativo di tutti questi dipendenti, a prescindere dalla circostanza ch'essi siano o meno messi a disposizione di un determinato servizio.
paragrafo 24
Il ricorrente fa confusione fra «mansioni» e «posto»; egli non ha cambiato «posto» nel senso in cui tale nozione è definita nell'allegato I A dello Statuto, in quanto occupa sempre un posto di traduttore principale, corrispondente al suo grado.
paragrafo 25
Per quanto riguarda la violazione del divieto di discriminazione, la Commissione sottolinea che, a norma dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura, non può essere ammessa la deduzione di questo nuovo mezzo. In subordine, essa rileva che le mansioni attualmente affidate al ricorrente corrispondono al suo grado e al suo posto e non possono quindi compromettere in alcun modo le sue prospettive di promozione; perciò, il raffronto tra la situazione del ricorrente e quella dei traduttori rimasti presso la CASSLM non è indicativo di discriminazioni di sorta.
paragrafo 26
Il mezzo fondato sulla violazione del dovere di assistenza viene anch'esso dedotto per la prima volta e va, come quello precedente, considerato inammissibile. In ogni caso, esso è infondato. Nella riunione organizzata il 22 agosto 1979 non è stato affatto detto che i provvedimenti riguardanti il ricorrente e alcuni suoi colleghi venivano adottati nell'ambito delle disposizioni sulla mobilità. Né, d'altronde, la lettera inviata il 22 agosto 1979 al sig. Kindermann fa alcun accenno a tali disposizioni.
paragrafo 27
Come i due mezzi precedenti, anche quello fondato sulla violazione del diritto alla difesa va considerato inammissibile. In via di principio, non si può ritenere che il fatto che l'amministrazione non abbia sentito il dipendente, prima di adottare una decisione atta a ledere gravemente i suoi interessi, costituisca una violazione del diritto alla difesa. Come si desume dalla giurisprudenza della Corte,
paragrafo 28
«nella fattispecie non si può parlare di ”diritto alla difesa”, bensì unicamente di un principio generale di sana amministrazione» (sentenza 33 e 75/79, summenzionata).
paragrafo 29
A fortiori, deve così ritenersi qualora si tratti, come nella presente fattispecie, di un provvedimento inteso a porre fine alla messa a disposizione del ricorrente, provvedimento che nulla prova essere atto a ledere, sia pure minimamente, i suoi interessi professionali.
paragrafo 30
Quanto all'esistenza di un preteso sviamento di potere, la convenuta insiste sul fatto che l'incidente verificatosi fra certi traduttori assegnati alla CASSLM non presentava alcun nesso con il provvedimento considerato nella presente causa. D'altra parte, si constata che, paradossalmente, il ricorrente si basa sul fatto di non essere assolutamente coinvolto in tale incidente per sostenere che questo è la causa del suo spostamento alla divisione olandese di traduzione.
paragrafo 31
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 22 gennaio 1981.
paragrafo 32
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 19 marzo 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 21 febbraio 1980, il sig. Kindermann, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione in data 4 ottobre 1979, firmata dal sig. Tugendhat, Commissario responsabile delle questioni del personale e dell'amministrazione, con la quale si modificava la sua destinazione, spostandolo dalla divisione LX-D-3 «Traduzione, affari generali» alla divisione IX-D-8 «Traduzione, lingua olandese», a partire dal 1o gennaio 1980.
punto 2
L'interessato, assunto dalla Commissione il 15 giugno 1959 in qualità di traduttore ausiliario, veniva nominato in ruolo con effetto dal 1o gennaio 1962 e destinato ad un posto compreso nella sezione olandese di traduzione, presso la nuova divisione «Traduzione, riproduzione, stampa dei documenti», direzione «Affari interni», direzione generale «Amministrazione generale». Durante la sua carriera, il sig. Kindermann veniva messo a disposizione di vari servizi, fra i quali la direzione generale «Concorrenza». Dal 1o febbraio 1970, egli svolgeva le sue mansioni presso il servizio traduzione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (in prosieguo, CASSLM).
punto 3
Il 1o gennaio 1973, i servizi di traduzione della Commissione venivano riorganizzati; le varie sezioni di traduzione appartenenti all'ex divisione IX-D-3 «Traduzione, affari generali», elevata al rango di direzione (IXD «Traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca»), venivano trasformate in sei divisioni (IXD-4/9); la sezione dalla quale proveniva il sig. Kindermann diventava così la divisione IXD-8 «Traduzione; lingua olandese».
punto 4
Il 22 agosto 1979, i traduttori destinati alla CASSLM venivano convocati ad una riunione dal sig. Ciancio, direttore della direzione IXD, che comunicava loro la decisione della Commissione di reintegrare nelle divisioni linguistiche centrali i traduttori «comandati» da dieci anni presso un servizio specializzato. In questa riunione, egli faceva presente che il suddetto principio sarebbe stato applicato in un primo momento, fra l'altro, al sig. Kindermann, che quel giorno era in congedo e quindi non partecipava alla riunione, come pure che, venuto il momento, una lettera personale sarebbe stata inviata a ciascun traduttore della CASSLM.
punto 5
La lettera inviata al sig. Kindermann, datata 22 agosto 1979, perveniva al destinatario il 4 settembre 1979. Essa sottolineava l'importanza attribuita dalla Commissione al fatto che i propri dipendenti possano essere destinati, per quanto possibile e tenuto conto dell'interesse del servizio, ad altri compiti corrispondenti alla loro situazione statutaria, affinché possano arricchire così la loro esperienza, dopo aver continuato a svolgere per un periodo abbastanza lungo le stesse funzioni nello stesso servizio. La lettera proseguiva nei seguenti termini: «Le sarò quindi grato se, dopo aver preso contatto col Suo capo divisione sig. Pignot, vorrà presentarsi il 2 gennaio 1980 al sig. Dallinga, capo della divisione olandese di traduzione, che Le indicherà quali sono i Suoi nuovi compiti».
punto 6
Il 17 settembre 1979, il sig. Kindermann trasmetteva al sig. Ciancio una nota con la quale egli contestava la decisione 22 agosto 1979 e, il 3 ottobre successivo, presentava un reclamo contro tale decisione. L'indomani gli perveniva la decisione firmata dal sig. Tugendhat, contro la quale, il 12 ottobre 1979, egli proponeva un reclamo, rimasto senza risposta per il prescritto termine di quattro mesi.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 7
La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso in ragione del fatto che la decisione 4 ottobre 1979 non avrebbe — organicamente — modificato la destinazione del ricorrente, né a fortiori la sua situazione statutaria. Dal punto di vista funzionale, tale decisione non costituirebbe altro che la cessazione del «comando» presso la CASSLM e lo spostamento del ricorrente, col posto da lui occupato, dalla divisione IX-D-3 alla divisione IX-D-8. Né avrebbero subito cambiamenti la natura e il livello dei compiti di traduzione svolti dal ricorrente. La decisione adottata sarebbe quindi un semplice provvedimento di organizzazione interna del servizio, inidoneo a recare pregiudizio e privo, perciò, del carattere di annullabilità ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
punto 8
Una decisione come quella di cui trattasi nella fattispecie, anche qualora non incida sugli interessi materiali o sulla situazione amministrativa del dipendente, può compromettere, tenuto conto della natura del posto considerato e delle circostanze, gli interessi morali e le prospettive di carriera dell'interessato. Non si può quindi ritenere a priori ch'essa sia inidonea a recare pregiudizio al suo destinatario.
punto 9
Il ricorso va pertanto dichiarato ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 10
Contro la decisione impugnata, il ricorrente ha in definitiva insistito nel far valere, nella fase orale del procedimento, soltanto due mezzi di cui il primo fondato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto (conseguente al fatto che, da un lato, non sarebbe stato seguito il procedimento contemplato da detta disposizione per il caso di trasferimento e, dall'altro, la suddetta decisione non sarebbe conforme all'interesse del servizio) e il secondo fondato sullo sviamento di potere.
punto 11
Dall'esame di questi mezzi e degli argomenti dedotti ex adverso risulta che le parti sono su posizioni divergenti quanto alla qualificazione dell'atto in questione. Il ricorrente ritiene che si tratti di un trasferimento ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mentre, secondo la Commissione, l'operazione costituisce, formalmente, lo spostamento di un dipendente insieme al suo posto e, funzionalmente, la cessazione di un provvedimento di messa a disposizione.
punto 12
In via preliminare va osservato che dal sistema dello Statuto risulta che si opera un trasferimento, nel senso proprio del termine, solo in caso di tramutamento di un dipendente ad un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento propriamente detto deve operarsi secondo le formalità contemplate dagli artt. 4 e 29 dello Statuto. Per contro, dette formalità non vanno osservate in caso di spostamento del dipendente insieme al suo posto, in quanto tale operazione non dà luogo ad alcuna vacanza di posto.
punto 13
L'analisi del fascicolo mostra che la decisione adottata nei confronti del ricorrente, poiché si tratta dello spostamento del dipendente insieme al suo posto, non dà luogo a vacanza e non costituisce quindi un trasferimento ai sensi dello Statuto. Sotto questo profilo, la terminologia usata dal ricorrente è impropria.
punto 14
Questa qualificazione errata non pregiudica tuttavia la portata degli argomenti svolti dal ricorrente. In realtà, come riconosce la stessa Commissione, seguendo una prassi costante che si rispecchia nell'atto contestato, le decisioni di spostamento devono rispettare al pari dei trasferimenti, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei dipendenti intressati, l'art. 7, n. 1, dello Statuto, particolarmente nel senso che lo spostamento dei dipendenti non può operarsi se non nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti. I mezzi dedotti dal ricorrente vanno perciò esaminati alla luce dei principi di cui all'art. 7, n. 1.
punto 15
Tenuto conto di quanto precede, non resta, per quanto riguarda il primo mezzo, che procedere all'esame della censura di violazione dell'interesse del servizio.
punto 16
Secondo il ricorrente, la decisione impugnata è stata adottata in contrasto con l'interesse del servizio. Poiché tale decisione è a suo avviso indipendente da qualsiasi riorganizzazione del servizio, nulla proverebbe che il posto trasferito sia più utile al servizio nella nuova divisione cui è stato destinato il ricorrente (nella fattispecie, IX-D-8) che non nella divisione cui egli apparteneva prima (IX-D-3).
punto 17
Questo argomento va respinto, in quanto la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei loro uffici, in funzione dei compiti loro assegnati, e nella destinazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale di cui dispongono. Non è stato provato che la Commissione, adottando la decisione impugnata, abbia ecceduto i limiti di tale potere.
punto 18
Per lo stesso motivo, vanno altresì respinti gli argomenti svolti in via subordinata dal ricorrente e relativi alle conseguenze negative che il suo allontanamento avrebbe per il funzionamento del servizio di traduzione della CASSLM, nonché al fatto ch'egli non avrebbe avuto conoscenza della necessità di aumentare il numero dei traduttori che lavorano presso la divisione IX-D-8.
punto 19
II primo mezzo va quindi respinto.
punto 20
Quanto al secondo mezzo, esso va respinto perché la decisione di spostare i ricorrente, adottata dalla Commissione, è stata testé riconosciuta conforme all'interesse del servizio, di guisa che in proposito non può parlarsi di sviamento di potere.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 21
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
Dal fascicolo risulta che il ricorrente è stato informato della decisione 22 agosto 1979, che modificava la sua destinazione, dai suoi colleghi della CASSLM che a loro volta ne erano stati informati durante la riunione dalla quale egli era assente. In considerazione del fatto che la Commissione avrebbe potuto preoccuparsi d'informare anzitutto il ricorrente, è opportuno porre a carico della Commissione una parte delle spese di quest'ultimo, nella misura del 50 %.
Inoltre, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano comunque a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché il cinquanta per cento di quelle incontrate dal ricorrente.
Firme
Koopmans
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 maggio 1981.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans