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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26924 del 14/11/2017 (Rv. 647200 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione credito- Riconoscimento della debitrice principale- Art. 1988 c.c.-Lettera di "patronage" –Previsione di importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. - Sufficienza.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647200-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo, deve essere ammesso il credito oggetto di riconoscimento da parte della società debitrice principale, anche in assenza di prova del rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto comportante una relevatio ab onere probandi, per di più se assistito da una cd. lettera di "patronage" recante data certa atteso che, in virtù dell'art. 1938 c.c., come modificato dalla l. n. 154 del 1992, (con disposizione estensibile anche alle obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.), le garanzie omnibus sono valide purché sia indicato l'importo massimo garantito senza quindi che occorra il riferimento specifico al credito azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)