Sez. 5 - , Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020 (Rv. 657462 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA | Rigetto implicito - Condizioni - Insussistenza del vizio - Sufficienza della motivazione - Esame delle questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)