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Sez. 2, Sentenza n. 1564 del 22/05/1972 (Rv. 358284 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO ESTERNO - DEDUCIBILITA NEL SOLO GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - .*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358284-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO ESTERNO - DEDUCIBILITA NEL SOLO GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - .*

Il giudicato formatosi in altro giudizio (nella specie, nel giudizio possessorio che aveva preceduto quello petitorio)da luogo ad una eccezione che deve essere proposta, nei modi di rito, in Sede di merito e non puo essere fatta valere per la prima volta in Sede di legittimita. (V 1073'69, mass n 339575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)