diritto.io

Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Art. 89

1. I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'articolo 87.

Art. 91

1. Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

  1. A) Oneri patrimoniali:

    1. 1. imposte, sovrimposte e tasse;

    2. 2. conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;

    3. 3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

  2. B) Spese generali:

    1. 1. ufficio ed archivio comunale;

    2. 2. istituzioni comunali;

    3. 3. feste nazionali e solennita' civili;

    4. 4. manutenzione dei parchi di rimembranza;

    5. 5. manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato;

    6. 6. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;

    7. 7. quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria;

    8. 8. indennita' di trasferimento al segretario;

    9. 9. contributi al monte pensioni per gli insegnanti elementari, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dal comune; annualita' e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;

    10. 10. pensioni ed indennita' e quote di pensioni e di indennita' ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico del Comune;

    11. 11. contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidita' e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;

    12. 12. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'articolo 2 del Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 che sia soggetto all'obbligo della assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

    13. 13. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;

    14. 14. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «gazzetta ufficiale»;

    15. 15. servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennita' ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi;

    16. 16. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovrimposta;

    17. 17. locali per le sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;

    18. 18. locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure;

    19. 19. alloggio ai reali carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma di legge;

    20. 20. locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste, andate deserte, per l'appalto delle esattorie;

    21. 21. formazione del nuovo catasto;

    22. 22. concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

    23. 23. sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovraimposte e tasse;

    24. 24. rimborso di spese forzose agli amministratori;

    25. 25. indennita' di carica al Podesta' e vice-podesta', quando siano autorizzate dal Ministro dell'Interno;

    26. 26. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune;

    27. 27. registro di popolazione, spese per censimenti;

    28. 28. spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;

    29. 29. stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni;

    30. 30. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, per i posti non coperti;

    31. 31. canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;

    32. 32. canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera;

    33. 33. servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio Esercito;

    34. 34. quote di concorso nelle spese consorziali.

  3. C) Polizia locale, sanita' ed igiene:

    1. 1. servizi di polizia locale e personale relativo;

    2. 2. spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi;

    3. 3. stipendi, assegni ed indennita' spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene;

    4. 4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli;

    5. 5. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

    6. 6. illuminazione nei comuni dove sia gia' stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti;

    7. 7. contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti;

    8. 8. vaccinazione e tenuta dei registri relativi;

    9. 9. distribuzione del chinino di Stato;

    10. 10. farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficolta' delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa;

    11. 11. trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri;

    12. 12. istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonche' in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessita' di tale istituzione;

    13. 13. contributi ai consorzi provinciali antitubercolari;

    14. 14. costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri;

    15. 15. prevenzione delle malattie infettive; impianto e funzionamento dei locali d'isolamento;

    16. 16. costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti;

    17. 17. impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni pei quali sussiste tale obbligo;

    18. 18. prevenzione e cura della pellagra;

    19. 19. vigilanza sui cani randagi;

    20. 20. spese per le fiere ed i mercati.

  4. D) sicurezza pubblica e giustizia:

    1. 1. ufficio del conciliatore;

    2. 2. compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati accessori;

    3. 3. trasporto degli alienati al manicomio;

    4. 4. servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

  5. E) Opere pubbliche:

    1. 1. sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;

    2. 2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;

    3. 3. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria;

    4. 4. contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe;

    5. 5. contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali;

    6. 6. contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati.

  6. F) Educazione nazionale:

    1. 1. costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici;

    2. 2. personale inserviente addetto alle scuole medesime;

    3. 3. somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi, arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonche' fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici;

    4. 4. alloggio ai maestri delle scuole di confine;

    5. 5. fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari;

    6. 6. stipendi al personale di segreteria e di servizio delle regie scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle Regie scuole di avviamento proveniente dalle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato;

    7. 7. somministrazione, manutenzione, ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania;

    8. 8. somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria;

    9. 9. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le Regie scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione;

    10. 10. custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprieta' dell'Opera nazionale Balilla;

    11. 11. somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'Opera nazionale Balilla;

    12. 12. contributi a favore delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore;

    13. 13. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;

    14. 14. contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, pei comuni la cui popolazione superi i 1.000 abitanti.

  7. G) Agricoltura:

    1. 1. festa degli alberi;

    2. 2. giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni;

    3. 3. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura;

    4. 4. costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime;

    5. 5. lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;

    6. 6. somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali.

  8. H) Assistenza e beneficenza:

    1. 1. servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei Poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;

    2. 2. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

    3. 3. somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

    4. 4. rimborso delle spese di spedalita' degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;

    5. 5. contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

    6. 6. mantenimento degli inabili al lavoro;

    7. 7. somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternita' ed infanzia.

      1. I) Culto:

        1. 1) conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

      2. L) e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.

Art. 93

1. I comuni possono, nei limiti ed in conformita' della legge:

  1. 1° istituire imposte di consunto, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quelle sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie i commerci le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffe' tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;

  2. 2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' la tassa sulle insegne;

  3. 3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facolta' di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;

  4. 4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;

  5. 5° Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) ;6

  6. 6° istituire prestazioni d'opera;

  7. 7° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Art. 94

1. I comuni partecipano, nei limiti ed in conformita' della legge, ai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli, delle tasse di macellazione dei bovini, di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nonche' del contributo integrativo di utenza stradale.

Art. 95

1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i comuni sono ripartiti in classi nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 96

1. Ogni comune ha un servizio di tesoreria.

2. Ove il comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Capo 5°. Della vigilanza e tutela governativa.

Art. 97

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di meta' piu' uno dei componenti i Consigli o le Giunte.

3. Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

4. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute.

Art. 98

1. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

  1. 1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

  2. 2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;

  3. 3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

  4. 4) acquisto di azioni industriali;

  5. 5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;

  6. 6) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  7. 7) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

  8. 8) locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;

  9. 9) prestiti di qualsiasi natura;

  10. 10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

  11. 11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

  12. 12) regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti Le istituzioni che appartengono al comune;

  13. 13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

  14. 14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".

Art. 99

1. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

  1. 1) liti attive o passive e transazioni per in valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

  2. 2) impieghi di danaro che superano nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  3. 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

  4. 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000.

Art. 100

1. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

  1. 1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000, o di valore indeterminato;

  2. 2) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le L. 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  3. 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

  4. 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000.

Art. 101

1. Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nel casi previsti ai numeri da 2 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

  1. 1) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  2. 2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

  3. 3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;

  4. 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000.

Art. 102

1. Il Prefetto trasmette al Ministro competente copia dei regolamenti, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, relativi ai tributi, all'igiene e sanita', all'edilita' e polizia locale.

2. Il Ministro, udito il Consiglio di Stato e, per i regolamenti di igiene e sanita' locale, anche il Consiglio superiore di sanita', puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 103

1. Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podesta' i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

2. Sulle deduzioni del Podesta' o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 104

1. Quando il Podesta' non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

2. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Art. 105

1. Quando una frazione abbia da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione, il Prefetto nomina un commissario per rappresentare la frazione stessa.

Capo 6°. Delle contravvenzioni.

Art. 106

1. Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5000.

2. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformita' alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107

1. Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole e' ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

2. L'agente o funzionario e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podesta'.

3. La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, e' determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podesta', il quale puo' anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

4. I provvedimenti del Podesta' sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

5. L'oblazione non e' ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 108

1. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, puo' chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Podesta' entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

2. Se la contravvenzione non e' stata contestata personalmente il verbale di accertamento e' notificato al colpevole con l'avvertenza che egli puo' presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Podesta' per fare domanda di obiezione, ai sensi del comma precedente.

3. Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Podesta', sentito il danneggiato, che puo' invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facolta' di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

4. Salva l'applicazione dell'articolo 55, il Podesta', qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, puo' subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda e' respinta e, in caso di condanna, il Podesta' puo' ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 55.