Sez. 5, Sentenza n. 43067 del 17/10/2001 Cc. (dep. 29/11/2001) Rv. 220866 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Termine di prescrizione - Durata quinquennale - Esclusione - Durata decennale - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni amministrative, non essendo collegabile ad un illecito amministrativo, bensì alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie. Ne consegue che il termine prescrizionale è quello decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. applicabile, salvo che la legge disponga altrimenti, a qualsiasi diritto nascente da obbligazioni civili, nell'ambito delle quali deve essere annoverata anche quella avente ad oggetto il pagamento della sanzione in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)