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Sez. 1, Sentenza n. 4053 del 03/04/1993 (Rv. 481702 - 01)

Azienda - Cessione - In genere | Imprenditore individuale - Cessione ad un terzo di una quota ideale dell'azienda - Conseguenze - Comunione di godimento - Configurabilità - Esclusione - Società di fatto - Configurabilità - Successiva alienazione della quota - Dimostrazione - Prova per testi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481702-01

Azienda - Cessione - In genere

L'acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell'azienda, già gestita, a scopo di profitto, dall'originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l'insorgere non già della comunione di godimento di cui l'art. 2248 cod. civ. - la quale non è configurabile nel caso in cui l'oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l'azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all'esercizio dell'impresa -, bensì di una società di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota è suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la società irregolare e con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2556 cod. civ. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)