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Sez. 1, Sentenza n. 3645 del 29/10/1975 (Rv. 377849 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONDIZIONI - MANCATA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - NECESSITA - VENDITA - AVVENUTA CONSEGNA DELLA COSA - CESSIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGO - MEZZI UTILIZZABILI.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377849-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONDIZIONI - MANCATA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - NECESSITA - VENDITA - AVVENUTA CONSEGNA DELLA COSA - CESSIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGO - MEZZI UTILIZZABILI.*

A norma dell'art 1406 cod civ, la cessione del contratto con prestazioni corrispettive (vale a dire del contratto da cui sorgano effetti obbligatori per entrambe le parti) puo avvenire quando le prestazioni stesse non siano state ancora eseguite da nessuna delle due parti, onde il compratore che non abbia ancora pagato il prezzo non puo cedere il contratto qualora il venditore, adempiendo l'Obbligo di cui all'art 1476 n 1 cod civ, gli abbia trasmesso la detenzione della cosa. In tal caso la successione nell'Obbligo di pagare il prezzo puo avvenire attraverso strumenti diversi dalla cessione del contratto, quali l'indicazione del destinatario del pagamento (art 1188 cod civ), la delegazione di pagamento (art 1269 cod civ), l'accollo del debito (art 1273 cod civ). (Conf 2889/55; V 2737/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)