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Sez. 2 - , Sentenza n. 8691 del 04/04/2017 (Rv. 643541 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO | Distanze tra le costruzioni costruzioni - Predeterminazione generale ed astratta - Carattere cogente - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643541-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO

Le distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi. Pertanto, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, il giudice deve ordinare incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)