Sez. 1, Sentenza n. 824 del 11/05/1966 Ud. (dep. 15/10/1966) Rv. 102690 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - ESTREMI.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - ESTREMI.*
Il vizio parziale di mente in tanto puo essere riconosciuto in quanto derivi da uno stato morboso che si ricolleghi a sua volta ad una alterazione patologica, tale da dare certezza che l'imputato, nel momento della commissione del fatto, era in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita di intendere o di volere. E quindi evidente che, mancando la prova della sussistenza di uno stato soggettivo dell'imputato che dimostri un difetto psichico di notevole gravita e clinicamente accertabile, la diminuente non puo essere concessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)