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Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 21/06/1969 (Rv. 341601 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDE RICONVENZIONALI - VALUTABILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341601-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDE RICONVENZIONALI - VALUTABILITA.*

Ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa si determina, a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo alla domanda, considerata al momento iniziale della lite. Nel calcolare tale valore occorre comprendervi anche quello delle domande riconvenzionali. (sulla prima parte, V. 1063-66, massima n.322141 sulla seconda parte, V. 2503-67, massima n.329820).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)