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Sez. L, Sentenza n. 10695 del 13/10/1995 (Rv. 494225 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Indicazione di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1995-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494225-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità - rilevabile anche d'ufficio - del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)