Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Testo in vigore al
Art. 4
1. L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e sostituito dal seguente:
Art. 104. - "L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.
Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.
L'ufficiale giudiziario e' autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.
Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.
La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sara' considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.
L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.
L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario".
Art. 5
1. Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somme".
Art. 6
1. L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dai seguenti commi:
"Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.
Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".
2. E' abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1181.
Art. 7
1. L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
Art. 123. - "Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:
1) il diritto di cronologico;
2) il diritto di copia;
3) il diritto fisso postale;
4) il diritto di chiamata di causa;
5) il diritto di notificazione;
6) il diritto di redazione di verbale;
7) il diritto di protesto cambiario;
8) il diritto di vacazione;
9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Art. 8
1. L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".
Art. 9
1. Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
"Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina",
Art. 10
1. Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 (dicembre 1959, n. 1229, sono costituiti dal seguenti:
2. Art. 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40".
3. Art. 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120".
4. Art. 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80".
5. Art. 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dallo articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
a) per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200;
b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800".
Art. 11
1. Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
"Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80".
Art. 12
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Per gli atti per i quali e' prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio della notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.
Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40".
Art. 13
1. Dopo l'articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' inserito il seguente:
Art. 132-bis. - "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle speso relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 300. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione e non e' computabile ai fini dell'indennita' integrativa e dei versamenti all'Erario".
Art. 14
1. L'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
Art. 133. - "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire 20 per ogni chilometro. In ogni caso non sara' inferiore ad un minimo di 140 lire.
L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale".
Art. 15
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volonta' delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennita' di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della meta'.
La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale".
Art. 16
1. Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:
"Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonche' il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.
L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dello ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennita' di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali".
2. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 138.
Art. 17
1. L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
Art. 146. - "Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dallo ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporne il deposito in conto corrente postale o bancario".
Art. 18
1. Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dai seguenti:
"Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.
Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2".
2. Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.
Art. 19
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:
"All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile detto Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.
Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con la norme e alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina".
Art. 20
1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennita' integrative, se dovute.
Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonche' il visto di conformita' sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennita'. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.
I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore".
Art. 22
1. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.
Art. 23
1. Il testo dell'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo: la percentuale della tassa da versare e' elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo".
Art. 24
1. Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' inserito il seguente:
Art. 155-bis. - "Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.
L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149".