Sez. 2 - , Sentenza n. 11685 del 14/05/2018 (Rv. 648335 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Esistenza di un fabbricato sul confine avente il muro perimetrale finestrato - Realizzazione di costruzione da parte del proprietario confinante sul proprio terreno - Obbligo di rispettare la distanza di dieci metri - Sussistenza - Facoltà di costruire in aderenza - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)