Sez. 1, Sentenza n. 393 del 13/01/1995 (Rv. 489689 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente notificato - Proposizione - Giudice dell'opposizione - Decisione nel merito sulla pretesa creditoria dopo la declaratoria di inefficacia del decreto - Necessità - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Quando sia proposta opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, il giudice dell'opposizione, dichiarata ex art. 644 cod. proc. civ. l'inefficacia del decreto, deve, nei limiti delle deduzioni delle parti, decidere nel merito della pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente-opposto con la domanda e la notificazione del decreto stesso e riproposta nel giudizio di opposizione, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)