Sez. 3, Sentenza n. 1216 del 03/06/1967 (Rv. 327704 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI COMPLESSI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI COMPLESSI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ogni negozio giuridico non puo avere che una sola causa, intesa come la funzione economica - giuridica del negozio stesso. Se le cause sono piu, non si potra avere un solo negozio, sia pure complesso, ma piu negozi, tra loro distinti, seppur connessi ed interdipendenti. Stabilire se un contratto, risultante da elementi di diversi negozi, sia unico, quali elementi debbano prevalere sugli altri, quale debba essere la disciplina giuridica del complesso contrattuale, e giudizio di merito, che si sottrae al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, quando sia sorretto da motivazione congrua e corretta. (nella specie, l' associazione armatori liberi di Genova aveva dato incarico a tre suoi associati di acquistare la testata di un giornale, promuovere la Costituzione di una societa per azioni per la gestione del giornale e gestire per 3 anni con pieni poteri il giornale, promuovendo offerta di altri armatori e con il loro personale intervento. I tre incaricati avevano acquistato la testata del giornale, avevano costituita una societa editrice per azioni, cui veniva conferita la testata del giornale, ed avevano assunto la veste di amministratori della nuova societa. Dopo alcuni mesi di gestione della societa editrice erano sorti dissensi tra i detti tre amministratori e due di essi si erano dimessi. Il terzo aveva continuato da solo la predetta gestione per il restante periodo di durata prestabilita. Quindi, assumendo che la gestione si era chiusa in perdita, aveva convenuto gli altri due ex amministratori in giudizio, per sentirli condannare a rivalerla delle perdite. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo che tra le parti si era concluso un unico contratto complesso, in cui accanto ad elementi estranei, vi erano prevalenti quelli di un mandato atipico -in rem propriam-. In particolare ritenevano che l' associazione armatori si era assicurata la possibilita di esercitare un pieno controllo sulla societa editrice del giornale, attraverso soggetti dipendenti dall' associazione medesima, i quali erano stati preposti come amministratori della societa editrice per tutelare non solo gli interessi propri della categoria, ma anche quelli propri, essendosi impegnati a fornire alla societa editrice finanziamenti complementari in aggiunta a quello fornito dall' associazionè che l'intero rapporto doveva ritenersi estinto in conseguenza della rinuncia da parte di due dei tre amministratori mandatari e che l'ulteriore attivita svolta dal terzo in prosieguo si era posta al di fuori del complesso rapporto. La Corte regolatrice ha ritenuto esatto tale giudizio, enunciando il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)