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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015 (Rv. 634142 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634142-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito genericamente riferita ad una cartella di pagamento per IRPEF 2007, in cui non era specificata e non riusciva a ricavarsi la natura del carico tributario, in particolare se trattarsi dell'imposta o delle relative sanzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)