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Sez. 3, Sentenza n. 10884 del 19/10/1995 (Rv. 494284 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Inadempimento - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Prova del danno - Onere gravante sul creditore.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494284-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Nelle obbligazioni pecuniarie, il risanamento del "maggior danno" ex art. 1224 comma 2 non costituisce una conseguenza automatica della mora, ma deve essere allegato e provato dal creditore sia pure a mezzo di presunzioni eventualmente connesse alla qualità professionale del creditore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)