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Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 103 nonies, l’articolo 121, lettera a), gli articoli 127 e 134, l’articolo 143, lettera b), gli articoli 148 e 179, l’articolo 192, paragrafo 2, l’articolo 194 e l’articolo 203 bis, paragrafo 8, in combinato disposto con l’articolo 4,

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Le modalità di applicazione relative ai settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli2. Detto regolamento è stato modificato varie volte. Per motivi di chiarezza è opportuno riunire in un nuovo regolamento tutte le modalità di applicazione, apportandovi contemporaneamente le modifiche rivelatesi necessarie in base all’esperienza, e abrogare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

Occorre fissare le campagne di commercializzazione per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Poiché in questi settori non esistono più regimi di aiuto concepiti in funzione del ciclo di raccolta dei prodotti, è possibile armonizzare la durata delle campagne di commercializzazione e farla corrispondere all’anno civile.

A norma dell’articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire norme di commercializzazione rispettivamente per i prodotti ortofrutticoli freschi e per i prodotti ortofrutticoli trasformati. A norma dell’articolo 113 bis, paragrafo 1, del citato regolamento, i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati solo se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per armonizzare l’applicazione di tale disposizione, è opportuno precisarla in dettaglio e fissare una norma di commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli freschi.

È opportuno adottare norme di commercializzazione specifiche per i prodotti per i quali appare necessaria l’adozione di una norma, previa valutazione della sua pertinenza, tenendo conto in particolare dei prodotti maggiormente commercializzati in termini di valore in base ai dati contenuti nella banca dati di riferimento della Commissione europea sugli scambi internazionali, Comext.

Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora occorra definire norme di commercializzazione specifiche per determinati prodotti, tali norme devono corrispondere a quelle adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello dell’Unione, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrarne la conformità ad una norma UNECE vigente.

È tuttavia opportuno prevedere esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione per talune operazioni molto marginali e/o specifiche o effettuate all’inizio del circuito d’immissione in commercio, oppure nel caso degli ortofrutticoli secchi ed essiccati e dei prodotti destinati alla trasformazione. In considerazione del loro sviluppo naturale e della loro deperibilità è necessario disporre che determinati prodotti, non classificati nella categoria «Extra», possono presentare una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore. Determinati prodotti che di norma non sono venduti interi devono essere esentati dalla norma di commercializzazione generale che prescrive tale requisito.

Le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione devono figurare sull’imballaggio e/o sull’etichetta in modo ben visibile. Al fine di evitare frodi e di non indurre in errore il consumatore, le indicazioni prescritte dalle norme devono essere disponibili per il consumatore prima dell’acquisto, in particolare nel caso delle vendite a distanza, per le quali l’esperienza ha evidenziato rischi di frode e di elusione della tutela del consumatore prevista dalle norme.

In risposta alla domanda di certi consumatori, si stanno diffondendo sul mercato imballaggi che contengono specie diverse di ortofrutticoli. La lealtà commerciale implica che gli ortofrutticoli venduti in uno stesso imballaggio siano di qualità omogenea. Per i prodotti per i quali non vigono norme stabilite dall’Unione, tale omogeneità può essere garantita ricorrendo alle disposizioni generali. Per i miscugli di specie diverse di ortofrutticoli nello stesso imballaggio è opportuno stabilire disposizioni in materia di etichettatura. Tali disposizioni devono tuttavia essere semplificate rispetto a quelle previste dalle norme di commercializzazione, in particolare per tener conto dello spazio disponibile sull’etichetta.

Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore devono recare alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione.

Ai fini della selettività dei controlli sulla base di un’analisi del rischio, a norma dell’articolo 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, occorre stabilire le modalità applicabili a tali controlli. In particolare, occorre porre l’accento sul ruolo della valutazione del rischio nella selezione dei prodotti da sottoporre ai controlli.

Ciascuno Stato membro deve designare gli organismi di controllo responsabili dell’esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. È opportuno incaricare uno di questi organismi del coordinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi designati.

Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l’analisi degli Stati membri, è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli. Per garantire che siano inclusi tutti gli attori della catena di commercializzazione e per la certezza del diritto è opportuno adottare una definizione dettagliata di «operatore».

I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati nazionali, è opportuno che gli Stati membri adottino disposizioni intese a concentrare i controlli in via prioritaria su determinate categorie di operatori. A fini di trasparenza, è necessario che tali disposizioni siano comunicate alla Commissione.

Gli Stati membri devono garantire e certificare la conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, in conformità alle disposizioni del protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, e del regime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell’introduzione di tali prodotti nel territorio doganale dell’Unione, deve essere eseguito un controllo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi paesi terzi che offrono garanzie soddisfacenti di conformità alle norme, le operazioni di controllo prima dell’esportazione possono essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente l’efficacia e la qualità dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima dell’esportazione.

Occorre garantire che i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione, non siano smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. È opportuno che tali prodotti siano adeguatamente etichettati.

Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme di commercializzazione devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo in ogni fase della commercializzazione. A tal fine è opportuno applicare le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell’OCSE in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.

È opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, occorre accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione.

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno regni una stabilità ottimale. L’adesione ad un’organizzazione di produttori deve quindi avere una durata minima. Occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali acquista efficacia il recesso del socio.

Le attività principali ed essenziali di un’organizzazione di produttori devono avere per oggetto la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione. Tuttavia, è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo.

Occorre favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori, permettendo che la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati esclusivamente ad un’altra organizzazione di produttori riconosciuta non sia contabilizzata né nel calcolo dell’attività principale né a titolo di altre attività. Se un’organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all’esternalizzazione.

Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le regole per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali, trascorso un periodo transitorio di adattamento, devono essere le stesse dell’organizzazione di produttori.

È opportuno stabilire modalità di applicazione relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007. Per coerenza è opportuno che tali modalità riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.

Per agevolare la concentrazione dell’offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.

Fatto salvo il principio secondo cui un’organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un’organizzazione di produttori e/o ad un’associazione di organizzazioni produttori.

Per garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, è necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione dell’organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell’organizzazione.

Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione esistenti nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per la concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori che presentano un piano di riconoscimento.

Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di dare un contributo duraturo alla realizzazione degli obiettivi del regime ortofrutticolo, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente ai gruppi di produttori che siano in grado di dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti prescritti per il riconoscimento entro un periodo prestabilito.

Occorre definire le informazioni che i gruppi di produttori devono fornire nel piano di riconoscimento. Per permettere ai gruppi di produttori di conformarsi meglio ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare le modificazioni del piano di riconoscimento. A questo scopo, è necessario adottare disposizioni che diano agli Stati membri la facoltà di richiedere al gruppo di produttori l’adozione di misure correttive per consentire la realizzazione del piano.

È possibile che il gruppo di produttori soddisfi i requisiti per il riconoscimento prima del completamento del piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni che consentano a tali gruppi di presentare una domanda di riconoscimento unitamente ad un progetto di programma operativo. Per coerenza, la concessione del riconoscimento ad un gruppo di produttori deve implicare necessariamente la fine del piano di riconoscimento e l’interruzione della concessione dell’aiuto corrispondente. Tuttavia, per tener conto dei casi di finanziamenti pluriennali di investimenti, è opportuno permettere che gli investimenti ammessi a beneficiare dell’aiuto siano riportati ai programmi operativi.

Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie di gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi.

Per coerenza e per garantire una transizione armoniosa allo statuto di gruppo di produttori riconosciuto, è opportuno che ai gruppi di produttori si applichino le stesse regole sulle attività principali e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori.

Per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di produttori di nuova costituzione e garantire la corretta applicazione del regime di aiuto in caso di fusioni, è opportuno prevedere la possibilità di concedere l’aiuto ai gruppi di produttori originati dalla fusione.

Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e specificare quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si calcola il valore della produzione commercializzata. A fini di controllo e di semplificazione è opportuno usare, per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che rappresenta il valore del prodotto di base, ossia gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, e le attività che non costituiscono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i volumi di ortofrutticoli necessari per produrre ortofrutticoli trasformati varia notevolmente a seconda dei gruppi di prodotti, è necessario che i valori forfettari rispecchino tali differenze. Anche nel caso degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione che sono trasformati in erbe aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che copre esclusivamente il valore del prodotto di base. È altresì opportuno ammettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzabile in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi nell’applicazione del regime, è opportuno vietare, come regola generale, alle organizzazioni di produttori di modificare il metodo di fissazione dei periodi di riferimento nel corso di un dato programma.

Per garantire una transizione armoniosa al nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, è opportuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai nuovi programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, ferma restando la possibilità di modificare questi ultimi programmi in conformità agli articoli 65 e 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Per lo stesso motivo, occorre calcolare secondo le nuove regole il valore della produzione commercializzata corrispondente al periodo di riferimento dei programmi operativi approvati dopo tale data.

Per garantire l’uso corretto dell’aiuto, occorre stabilire norme che disciplinano la gestione dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile, a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e possano partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo.

Occorre adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Lo scopo è ottimizzare l’allocazione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia.

Per permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità e delle misure e attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse, occorre stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l’approvazione dei programmi operativi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

È opportuno stabilire una procedura che permetta di modificare annualmente i programmi operativi per l’anno successivo, in modo da adeguarli per tener conto di eventuali condizioni nuove, non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l’anno di esecuzione di un programma. Per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali, tutte le modifiche dovrebbero essere subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi dagli Stati membri, in particolare in merito alla loro comunicazione obbligatoria alle autorità competenti.

Per motivi di sicurezza finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte dai programmi operativi.

Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l’ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l’organizzazione durante la vita utile dell’investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all’organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà del socio o dell’organizzazione.

Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto è opportuno precisare le informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, deve essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.

Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. La presenza di eccedenze anche non eccessive può creare turbative considerevoli sul mercato. È opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla portata e all’applicazione di misure di prevenzione e gestione delle crisi per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007. È opportuno che tali disposizioni offrano, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e consentano agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, tali disposizioni devono prevenire gli abusi e fissare limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre esse devono garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali.

Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare disposizioni specifiche per tener conto dell’impatto potenziale della misura. In particolare, occorre adottare norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da organizzazioni caritative e talune altre opere o istituzioni. Per agevolare la distribuzione gratuita è opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le organizzazioni e le istituzioni caritative a chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, se questi sono stati sottoposti a trasformazione. Inoltre, è necessario fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che il ritiro dal mercato si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato. In questo contesto, per i prodotti già soggetti a massimali dell’indennità di ritiro fissata dall’Unione ai sensi dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli3, è opportuno continuare ad applicare detti massimali, eventualmente maggiorati per tener conto del fatto che i ritiri sono attualmente cofinanziati. Per altri prodotti, per i quali l’esperienza non ha finora evidenziato un rischio di ritiri eccessivi, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare massimali del sostegno. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori.

Occorre adottare le modalità relative all’aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell’Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, con una definizione di cosa si intende per livello di organizzazione scarso. Occorre prevedere le procedure per l’approvazione del suddetto aiuto nazionale, per l’approvazione del rimborso dell’aiuto da parte dell’Unione nonché per la fissazione dell’importo e dell’aliquota del rimborso. Tali procedure dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore.

È necessario adottare disposizioni specifiche, in particolare disposizioni procedurali, in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono essere estese a tutti i produttori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Nei casi in cui la produzione è venduta sull’albero, occorre precisare quali regole devono essere estese rispettivamente ai produttori e agli acquirenti.

Per monitorare le importazioni di mele e garantire che non passino inosservati bruschi aumenti delle importazioni di mele in un periodo di tempo relativamente breve, nel 2006 è stato introdotto, quale strumento transitorio, il regime di titoli di importazione per le mele di cui al codice della nomenclatura combinata (codice NC) 08081080. Nel frattempo sono stati messi a punto nuovi mezzi precisi di monitoraggio delle importazioni di mele, meno onerosi per gli operatori del vigente regime dei titoli. È pertanto opportuno che l’obbligo della presentazione di titoli di importazione per le mele del codice NC 08081080 cessi di applicarsi a breve.

Occorre adottare disposizioni specifiche riguardanti il regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Poiché la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili sono forniti in conto consegna, è particolarmente difficile determinare il valore di tali prodotti. È necessario stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. In particolare, occorre fissare valori forfettari di importazione in base alla media ponderata dei prezzi medi dei prodotti e adottare una disposizione particolare per i casi in cui non siano disponibili i prezzi dei prodotti di una determinata origine. È opportuno prevedere la costituzione di una cauzione, in determinate circostanze, a garanzia della corretta applicazione del sistema.

Occorre adottare disposizioni specifiche in merito ai dazi di importazione addizionali, rispetto a quelli previsti dalla tariffa doganale comune, che possono essere imposti a taluni prodotti. I dazi addizionali possono essere imposti se i volumi di importazione dei prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso l’Unione sono esenti dall’applicazione dei dazi addizionali e perciò occorre prevedere disposizioni specifiche per queste merci.

È opportuno disporre un adeguato monitoraggio e un’adeguata valutazione dei programmi e dei regimi in corso, per permettere alle organizzazioni di produttori e agli Stati membri di valutarne l’efficienza e l’efficacia.

È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni devono includere le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, come pure le conseguenze derivanti da una trasmissione tardiva o imprecisa di tali comunicazioni.

Occorre adottare misure relative ai controlli necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché alle sanzioni da irrogare per le irregolarità riscontrate. Tali misure riguardano sia i controlli e le sanzioni specificamente previsti a livello dell’Unione, sia eventuali controlli e sanzioni nazionali supplementari. I controlli e le sanzioni devono essere efficaci, dissuasivi e proporzionati. Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori. È opportuno adottare disposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in modo da evitare che possano derivarne eventuali vantaggi.

Occorre adottare disposizioni per portare avanti una transizione armoniosa dal regime previgente, istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli4 e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi5, al nuovo regime istituito dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/966 e successivamente al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 1580/2007 e infine al presente regolamento, e all’attuazione delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 203 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per limitare gli effetti dell’abolizione del regime dei titoli di importazione per le mele sui flussi commerciali, è necessario che il disposto dell’articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 continui ad applicarsi fino al 31 agosto 2011.

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Campo di applicazione e significato dei termini

1.

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Tuttavia, i titoli II e III del presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.

Titolo II. Classificazione dei prodotti

Capo I. Disposizioni generali

Art. 3 Norme di commercializzazione; detentori

1.

I requisiti di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituiscono la norma di commercializzazione generale. La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.

Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

2. Le norme di commercializzazione specifiche di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 figurano nella parte B dell’allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:

  1. a) mele;

  2. b) agrumi;

  3. c) kiwi;

  4. d) lattughe, indivie ricce e scarole;

  5. e) pesche e pesche noci;

  6. f) pere;

  7. g) fragole;

  8. h) peperoni dolci;

  9. i) uve da tavola;

  10. j) pomodori.

3. Ai fini dell’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per «detentore» la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.

Art. 4 Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione

1. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:

  1. a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente, i prodotti

    1. i) destinati alla trasformazione industriale, o

    2. ii) destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;

  2. b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo;

  3. c) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;

  4. d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da cucinare»;

  5. e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), e dell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una data regione di produzione:

  1. a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e

  2. b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.

3. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo ed etichettati con la dicitura «prodotti destinati alla trasformazione» o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo.

4. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione definita dagli Stati membri.

5. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli che non appartengono alla categoria «Extra» possono presentare, nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto al loro sviluppo e alla loro deperibilità.

6. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale:

  1. a) i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 070959;

  2. b) i capperi di cui al codice NC 07099040;

  3. c) le mandorle amare di cui al codice NC 08021110;

  4. d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 080212;

  5. e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 080222;

  6. f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 080232;

  7. g) i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 08029050;

  8. h) i pistacchi di cui al codice NC 08025000;

  9. i) le noci macadamia di cui al codice NC 08026000;

  10. j) le noci di pecàn di cui al codice ex NC 08029020;

  11. k) altre frutta a guscio di cui al codice NC 08029085;

  12. l) le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 08030090;

  13. m) gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805;

  14. n) i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 08135031;

  15. o) i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 08135039;

  16. p) lo zafferano di cui al codice NC 091020.

7. All’autorità competente dello Stato membro è fornita la prova che i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione d’uso.

Art. 5 Indicazioni esterne

1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso.

2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.

3. Nel caso dei contratti a distanza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, la conformità alle norme di commercializzazione richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della conclusione del contratto.

4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Art. 6 Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto

1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

2. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno o se tale numero è indicato sull’etichetta.

Art. 7 Miscugli

1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi è autorizzata a condizione che:

  1. a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;

  2. b) sugli imballaggi sia apposta un’etichetta appropriata, conformemente al presente capo e

  3. c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti, inclusi in un miscuglio, diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

3. Se i prodotti presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:

  1. a) «miscuglio di frutta dell'UE», «miscuglio di ortaggi dell'UE» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE»;

  2. b) «miscuglio di frutta dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»;

  3. c) «miscuglio di frutta dell'UE e dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dell'UE e dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi».

Capo II. Controlli della conformità alle norme di commercializzazione

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 8 Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Art. 9 Autorità di coordinamento e organismi di controllo

1.

Gli Stati membri designano:

  1. a) un’unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata «l’autorità di coordinamento» e

  2. b) uno o più organismi di controllo incaricati dell’applicazione del presente capo, in appresso «gli organismi di controllo».

Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al primo comma possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

  1. a) il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, dell’autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera a);

  2. b) il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera b) e

  3. c) la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.

3. L’autorità di coordinamento può coincidere con l’organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.

4. La Commissione pubblica l’elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene opportuni.

Art. 10 Banca dati degli operatori

1.

Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.

2.

Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica:

  1. a) che detiene ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione al fine di

    1. i) esporli o metterli in vendita;

    2. ii) venderli o

    3. iii) commercializzarli in ogni altro modo o

  2. b) che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione.

Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano:

  1. a) la vendita a distanza, via internet o con altri canali;

  2. b) le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi e

  3. c) le stesse attività svolte nell’Unione e/o nell’ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi.

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori:

  1. a) gli operatori che, per l’attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell’articolo 4, dall’obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione e

  2. b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli si limita al trasporto delle merci oppure alla vendita al minuto.

4. Se la banca dati degli operatori è costituita da vari elementi distinti, l’autorità di coordinamento garantisce l’uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti. Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.

5.

La banca dati contiene i seguenti dati per ogni operatore:

  1. a) il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo;

  2. b) le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un’indicazione dell’importanza dell’impresa;

  3. c) informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore;

  4. d) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all’esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione.

Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.

6. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l’aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono registrati nella banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.

Sezione 2. Controlli di conformità effettuati dagli Stati membri

Art. 11 Controlli di conformità

1.

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre disposizioni del presente titolo e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I criteri per la valutazione del rischio includono l’esistenza del certificato di conformità di cui all’articolo 14, rilasciato da un’autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15. L’esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità.

I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere:

  1. a) la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;

  2. b) le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);

  3. c) l’esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell’attrezzatura tecnica utilizzata;

  4. d) l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;

  5. e) il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell’Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati;

  6. f) ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.

2.

L’analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all’articolo 10 e classifica gli operatori in categorie di rischio.

Gli Stati membri fissano anticipatamente:

  1. a) i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;

  2. b) sulla base di un’analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità.

Sulla base di un’analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche.

3. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.

4. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità.

Art. 12 Operatori riconosciuti

1. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa e che offrono particolari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercializzazione ad apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l’etichetta il cui facsimile figura nell’allegato II e/o a firmare il certificato di conformità di cui all’articolo 14.

2. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno.

3. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono:

  1. a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri;

  2. b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;

  3. c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati.

4. Lo Stato membro revoca l’autorizzazione all’operatore che non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell’autorizzazione.

5.

In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i facsimili di etichetta che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 21 giugno 2011.

Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 22 giugno 2011 continuano ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse.

Art. 13 Accettazione delle dichiarazioni in dogana

1.

Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche solo a condizione che:

  1. a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o

  2. b) l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o

  3. c) l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Tale accettazione non pregiudica l’eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 11.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, parte A, e ai prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito all’analisi di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Art. 14 Certificato di conformità

1.

Un’autorità competente può rilasciare un certificato di conformità che attesta la conformità dei prodotti alla pertinente norma di commercializzazione (in appresso «certificato»). Il certificato ad uso delle autorità competenti dell’Unione figura nell’allegato III.

I paesi terzi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle autorità competenti dell’Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell’Unione. La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi.

2. Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con firma elettronica.

3. Ogni certificato reca il timbro dell’autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

4. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

5. Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. L’autorità competente conserva una copia di ogni certificato rilasciato.

6. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i certificati di conformità che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.

Sezione 3. Controlli di conformità effettuati dai paesi terzi

Art. 15 Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione

1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell’importazione nell’Unione.

2.

Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell’Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano nell’Unione.

Il riconoscimento indica l’autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con l’Unione. Il riconoscimento precisa altresì gli organismi di controllo del paese terzo a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati.

Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.

3. Gli organismi di controllo del paese terzo sono ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall’autorità di cui al paragrafo 2, offrono garanzie soddisfacenti e dispongono del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, o metodi equivalenti.

4.

L’elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e l’elenco dei relativi prodotti figurano nell’allegato IV.

La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.