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Sez. 1, Sentenza n. 233 del 27/01/1967 (Rv. 326009 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - IMPUGNAZIONI - TERMINI - DELIBERA APPROVATA DA SOGGETTI SENZA DIRITTO DI VOTO O DA RAPPRESENTANTI DI SOCI IN BASE A MANDATO INVALIDO - INESISTENZA - IMPUGNABILITA DI OGNI TEMPO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326009-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - IMPUGNAZIONI - TERMINI - DELIBERA APPROVATA DA SOGGETTI SENZA DIRITTO DI VOTO O DA RAPPRESENTANTI DI SOCI IN BASE A MANDATO INVALIDO - INESISTENZA - IMPUGNABILITA DI OGNI TEMPO - FATTISPECIE.*

La deliberazione dell'assemblea di una societa, adottata con una maggioranza, alla formazione della quale siano concorse persone prive del diritto di voto o non regolarmente investite da parte del titolare di tale diritto, e da considerare giuridicamente inesistente, e, come tale, impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. Tale deve ritenersi, per difetto di legittimazione primaria, la deliberazione dell'assemblea, nell'ipotesi in cui ad essa abbia partecipato un unico soggetto, in esecuzione di un mandato, conferito da un socio, in proprio, e quale rappresentante legale di un minore d'eta - anch'esso socio - con cui sia in conflitto di interessi. (Cfr. 320099 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)