Sez. 2, Sentenza n. 40398 del 24/09/2008 Cc. (dep. 29/10/2008) Rv. 241861 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Obbligo della motivazione - Indicazione della norma indicata - Necessità - Condizioni - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
L'obbligo di motivazione, e cioè la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, impone al giudice - in particolar modo quando si tratti di valutare la legalità dell'azione amministrativa rispetto alla quale la violazione di norme di legge o dei regolamenti costituisce dato strutturale della fattispecie criminosa astratta, come avviene nel caso del reato di cui all'art. 323 cod. pen. - l'indicazione delle norme considerate ai fini della configurazione della condotta criminosa, in mancanza dovendosi rilevare il vizio di carenza assoluta di motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)