Sez. L - , Ordinanza n. 23898 del 02/10/2018 (Rv. 650575 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Previsione contrattuale di un periodo di comporto più breve - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
In tema di patto di prova, la disposizione del contratto collettivo che, attribuendo rilevanza sospensiva del periodo di prova alla malattia, stabilisca un periodo di comporto più breve rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori, è legittima, poiché, da un lato, è coerente con la causa del contratto in prova, connotata della reciproca verifica di convenienza del rapporto - in cui rileva anche l'esigenza della parte datoriale di vagliare i tempi coessenziali all'esercizio della sua attività e la possibilità di proseguire nel rapporto stesso -, e, dall'altro, tutela sia il diritto alla salute che quello alla conservazione del posto del lavoratore, salvaguardando, in un'ottica di equo bilanciamento di interessi, il diritto al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la clausola contrattuale che, in caso di interruzione per malattia del periodo di prova di durata trimestrale, prevedeva che il lavoratore fosse ammesso a completare il periodo stesso solo ove le assenze, cumulativamente, non avessero superato i trenta giorni di calendario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/2007 art. 20 com. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)