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Sez. U - , Sentenza n. 5049 del 16/02/2022 (Rv. 663853 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento effettuato nel periodo sospetto ex art. 67, comma 2, l.fall. - Revocabilità - Presupposti - Somma derivante dalla vendita di un bene oggetto di pegno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663853-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato ex art. 67, comma 2, l.fall., ove si accerti la "scientia decoctionis" del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.

Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)